Art. 19 
 
                          Modifica di norme 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  n.  11/1983  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  2.  -  1.  All'accertamento  e  alla   contestazione   delle
violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati  all'art.  6,  comma  1,
della  legge  regionale  n.  45/1982  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, provvede il  personale  di  vigilanza  e  di  ispezione
dell'Azienda  Ligure  Sanitaria  (A.Li.Sa.)   e   di   ciascuna   ASL
individuato dal direttore generale. 
  2. Il personale di cui al comma 1  deve  essere  munito  di  idoneo
documento  rilasciato  dal  direttore  generale  che  ne  attesti  la
legittimazione a effettuare l'accertamento.». 
  2.  L'art.  43  della  legge  regionale  n.  12/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 43 (Strutture  residenziali  e  semiresidenziali).  -  1.  Le
strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e  private,  che
erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della  rete
dei servizi integrati pianificati dal Distretto sociosanitario. 
  2. Le strutture  residenziali  e  semiresidenziali  possono  essere
articolate  in  piu'  moduli  funzionali  con  differente  intensita'
assistenziale.». 
  3.  L'art.  44  della  legge  regionale  n.  12/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 44 (Classificazione e autorizzazione delle  strutture  e  dei
servizi sociali). -  1.  La  Giunta  regionale,  in  recepimento  dei
criteri di cui al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21
maggio  2001,  n.  308  (Regolamento  concernente  requisiti   minimi
strutturali e organizzativi per  l'autorizzazione  all'esercizio  dei
servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale,  a
norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n.  328)  sulla  base
del nomenclatore nazionale  degli  interventi  dei  servizi  sociali,
definisce  la  classificazione  dei   servizi   e   delle   strutture
residenziali e  semiresidenziali  che  erogano  prestazioni  sociali,
socio-assistenziali e socio-educative ai sensi della legge  regionale
recante norme in materia di  autorizzazione  e  accreditamento  delle
strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. 
  2.  La  Giunta  regionale,  sentita  l'Azienda   Ligure   Sanitaria
(A.Li.Sa.), definisce, altresi', i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi per l'esercizio di  attivita'  a  carattere  sociale,
socio-assistenziale e socio-educativo ai sensi della legge  regionale
recante norme in materia di  autorizzazione  e  accreditamento  delle
strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. 
  3. L'esercizio dell'attivita' da parte delle strutture  di  cui  ai
commi 1 e 2 e' soggetto all'autorizzazione comunale di  cui  all'art.
5, a eccezione dei centri estivi che  sono  tenuti  a  presentare  la
segnalazione certificata d'inizio attivita'.». 
  4.  L'art.  48  della  legge  regionale  n.  12/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali).  -
1. A.Li.Sa. valuta, ai  fini  dell'accreditamento,  i  requisiti  dei
servizi e delle strutture sociali. 
  2. I comuni,  ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  n.  328/2000,
acquisita l'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento
di accreditamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio
di competenza.». 
  5. All'art. 2,  comma  1,  lettera  e),  della  legge  regionale  7
dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio  sanitario  regionale)  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dopo  le  parole:   «gli
ospedali Galliera ed Evangelico» sono inserite  le  seguenti:  «,  le
Aziende pubbliche di servizi alla  persona  che  erogano  prestazioni
sanitarie e sociosanitarie». 
  6. All'art. 81,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «amministrative
pecuniarie, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45  (norme
per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   di
competenza della Regione o di enti da essa  individuati,  delegati  o
subdelegati),   irrogabili»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«conseguenti al mancato pagamento in misura  ridotta  previste  dalla
legge regionale 2 dicembre 1982,  n.  45  (Norme  per  l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della  Regione
o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati)  e  successive
modificazioni e integrazioni».