Art. 20 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme  in  materia  di
autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi  sanitari  e
socio-sanitari, pubblici  e  privati.  Recepimento  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   14   gennaio   1997)   e   successive
modificazioni e integrazioni e' abrogata. 
  2. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a), sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 4 dell'art. 16 e gli articoli 27, 28, 29 e  30  della
legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la  prevenzione,  la
riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap); 
    b) il comma 2 dell'art. 22  della  legge  regionale  24  dicembre
2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).