Art. 21 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. L'efficacia delle disposizioni contenute  nella  presente  legge
decorre dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 11 maggio 2017 
 
                                TOTI 
 
  (Omissis).