Art. 25 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II e le disposizioni di cui al Titolo III entrano in vigore dal 1° luglio 2017. 2. I procedimenti di cui al Titolo IV in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa previgente. 3. La Giunta regionale puo' dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento di cui al Capo II del Titolo I, nonche' disposizioni di attuazione della presente legge. 4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la disciplina statale di riferimento.