Art. 25 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II e le disposizioni
di cui al Titolo III entrano in vigore dal 1° luglio 2017. 
  2. I procedimenti di cui al Titolo IV in corso alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  sono  portati  a  termine   dalle
amministrazioni competenti ai sensi della normativa previgente. 
  3. La Giunta regionale puo' dettare disposizioni per la definizione
dei processi di trasferimento di cui al Capo II del Titolo I, nonche'
disposizioni di attuazione della presente legge. 
  4. Per tutto  quanto  non  disciplinato  dalla  presente  legge  si
applica la disciplina statale di riferimento.