Art. 26 Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le procedure di cui all'articolo 34», sono sostituite dalle seguenti: «Le procedure autorizzative previste per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti». 2. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'articolo 34», sono sostituite dalle seguenti: «autorizzativo di cui al comma 1».