Art. 26 
 
Modifiche alla legge regionale 21 giugno  1999,  n.  18  (Adeguamento
delle discipline e conferimento delle funzioni agli  enti  locali  in
          materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 35  della  l.r.  18/1999  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «Le  procedure  di  cui
all'articolo 34»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le  procedure
autorizzative previste per i nuovi impianti di smaltimento e recupero
rifiuti». 
  2. Al comma 4 dell'articolo 35  della  l.r.  18/1999  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «di  cui  all'articolo  34»,
sono sostituite dalle seguenti: «autorizzativo di cui al comma 1».