Art. 28 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente capo si intende: 
    a) per punti vendita esclusivi, gli esercizi che sono tenuti alla
vendita generale di quotidiani e di periodici, nonche'  gli  esercizi
gia' autorizzati, in vigenza dell'art. 14 della legge 7 agosto  1981,
n.  416  (Disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per
l'editoria); 
    b) per punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta
ad altre merci, possono vendere solo  quotidiani,  solo  periodici  o
entrambe le tipologie di prodotti editoriali,  nonche'  gli  esercizi
che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi  dell'art.  1  della
legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita
per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali e' stata  rilasciata
l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici
o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.