Art. 28 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende: a) per punti vendita esclusivi, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, nonche' gli esercizi gia' autorizzati, in vigenza dell'art. 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria); b) per punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonche' gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.