Art. 29 
 
                     Punti vendita non esclusivi 
 
  1.  Possono  esercitare  l'attivita'  di   vendita   della   stampa
quotidiana  e  periodica  previa  presentazione  della  SCIA  di  cui
all'art. 30, a condizione che l'attivita' si svolga nell'ambito degli
stessi locali: 
    a) le rivendite di generi di monopolio; 
    b) gli impianti di distribuzione di carburanti; 
    c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di  stazioni  ferroviarie,  aeroportuali  e
marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie
e trattorie; 
    d) le medie e le grandi strutture di vendita; 
    e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di  libri  e
prodotti editoriali equiparati; 
    f) gli esercizi a prevalente  specializzazione  di  vendita,  con
esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione. 
  2. La prevalenza  dell'attivita',  ai  fini  dell'applicazione  del
comma 1, lettera f), e' determinata in base al volume di affari. 
  3. I titoli abilitativi per l'esercizio di  un  punto  vendita  non
esclusivo  non  possono  essere  ceduti  separatamente   dai   titoli
abilitativi per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1. 
  4. L'attivita' puo' essere  esercitata,  anche  stagionalmente,  da
esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1, qualora nel
territorio del comune, o in una frazione di esso, non esistano  punti
vendita della stampa quotidiana e periodica.