Art. 25 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 4 del 1999 1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) le parole «La Giunta regionale e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente e' autorizzato».