Art. 25 
 
      Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 4 del 1999 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1999,  n.
4 (Disposizioni in materia di tasse  automobilistiche  regionali)  le
parole «La Giunta regionale e'  autorizzata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il dirigente regionale competente e' autorizzato».