Art. 27.
                     Norme transitorie e finali

   1.  La  giunta  regionale,  sentito  il  consiglio delle autonomie
locali,  adotta  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della
presente legge atti di indirizzo concernenti:
    a)  la  definizione  di  linee  guida per la redazione del quadro
strategico di valorizzazione di cui all'art. 4, comma 3;
    b)  la  definizione  degli indicatori delle condizioni di degrado
edilizio,  socio-economico  e urbanistico-ambientale, di cui all'art.
7, comma 3.
   2.  Le  disposizioni  della  presente  legge, prevalgono su quelle
degli  strumenti  urbanistici  generali,  del  Piano  territoriale di
coordinamento  provinciale  (PTCP)  di  cui  alla  legge regionale 10
aprile  1995,  n. 28 (norme in materia di strumenti di pianificazione
territoriale  e  urbanistica)  e  dei  regolamenti comunali, compresi
quelli  in  materia  di  commercio  in sede fissa, su aree pubbliche,
pubblici esercizi, distribuzione di giornali e riviste, distribuzione
carburanti, turismo e artigianato.
   3.  Gli  atti  adottati  dal comune ai sensi dell'art. 7, comma 1,
dell'art.  8,  commi  1,  2,  4  e  5,  dell'art. 9, comma 1, nonche'
dell'art. 10, comma 4, sono comunicati semestralmente alla Regione ed
alla  provincia  competente ai fini di consentire la conoscenza ed il
continuo  aggiornamento dei dati relativi agli interventi all'interno
dei centri storici e delle conseguenti trasformazioni territoriali.