Art. 27. Norme transitorie e finali 1. La giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge atti di indirizzo concernenti: a) la definizione di linee guida per la redazione del quadro strategico di valorizzazione di cui all'art. 4, comma 3; b) la definizione degli indicatori delle condizioni di degrado edilizio, socio-economico e urbanistico-ambientale, di cui all'art. 7, comma 3. 2. Le disposizioni della presente legge, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali, del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) e dei regolamenti comunali, compresi quelli in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi, distribuzione di giornali e riviste, distribuzione carburanti, turismo e artigianato. 3. Gli atti adottati dal comune ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 9, comma 1, nonche' dell'art. 10, comma 4, sono comunicati semestralmente alla Regione ed alla provincia competente ai fini di consentire la conoscenza ed il continuo aggiornamento dei dati relativi agli interventi all'interno dei centri storici e delle conseguenti trasformazioni territoriali.