Art. 30.
                          Norma finanziaria

   1.  Per  gli  interventi di cui all'art. 4, comma 6, e all'art. 5,
comma   3,  e'  autorizzata,  per  l'anno  2008,  la  spesa  di  euro
200.000,00,  da  iscrivere,  in  termini di competenza e cassa, nella
Unita'  previsionale di base 03.1.006 di nuova istituzione denominata
«Politiche integrate per i centri storici» (Cap. 5824 N.I.).
   2.  Al  finanziamento  degli  oneri  derivanti dagli interventi di
rivitalizzazione,   riqualificazione   e  valorizzazione  dei  centri
storici  di  cui  alla  presente legge, si fa fronte con fondi di cui
alle leggi regionali n. 13/1997, n. 46/1997 e n. 24/1999, nonche' con
fondi  comunitari,  statali o regionali disposti annualmente a valere
sulle leggi regionali dei settori di intervento.
   3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per
l'esercizio 2008:
   a)  quanto  ad  euro  100.000,00  con riduzione dello stanziamento
esistente  nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di
previsione  2008  denominata  «Fondi  speciali per spese correnti» in
corrispondenza  del  punto 4, lettera A), della tabella A della legge
regionale n. 26 marzo 2008, n. 4;
   b)  quanto  ad  euro  100.000,00  con riduzione dello stanziamento
esistente  nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di
previsione  2007  denominata  «Fondi  speciali per spese correnti» in
corrispondenza  del  punto 2, lettera A), della tabella A della legge
regionale 29 marzo 2007, n. 7.
   4.  La  disponibilita' relativa all'anno 2007 di cui al precedente
comma  3  e'  iscritta  nella competenza dell'anno 2008 in attuazione
dell'art. 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
   5.  Per  gli  anni  2009  e  successivi  l'entita'  della spesa e'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'art.  27,  comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di
contabilita'.
   6.  La  giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
    Perugia, 10 luglio 2008

                             LORENZETTI

   (Omissis)