Art. 30. Norma finanziaria 1. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, e all'art. 5, comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 200.000,00, da iscrivere, in termini di competenza e cassa, nella Unita' previsionale di base 03.1.006 di nuova istituzione denominata «Politiche integrate per i centri storici» (Cap. 5824 N.I.). 2. Al finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici di cui alla presente legge, si fa fronte con fondi di cui alle leggi regionali n. 13/1997, n. 46/1997 e n. 24/1999, nonche' con fondi comunitari, statali o regionali disposti annualmente a valere sulle leggi regionali dei settori di intervento. 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2008: a) quanto ad euro 100.000,00 con riduzione dello stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella A della legge regionale n. 26 marzo 2008, n. 4; b) quanto ad euro 100.000,00 con riduzione dello stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2007 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7. 4. La disponibilita' relativa all'anno 2007 di cui al precedente comma 3 e' iscritta nella competenza dell'anno 2008 in attuazione dell'art. 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. 5. Per gli anni 2009 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilita'. 6. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 10 luglio 2008 LORENZETTI (Omissis)