Art. 27.
           Delega di funzioni amministrative alle province
 
   1.  Ai  sensi  della  legge  regionale  11 aprile 1986, n. 17 e 13
maggio 1985, n. 68,  e'  delegato  alle  province  l'esercizio  delle
funzioni  amministrative  in  materia di aggiornamento educativo e di
educazione permanente di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.
   2. A tal fine nei predetti articoli  gli  organi  regionali,  sono
sostituiti   con   i   corrispondenti   organi   dell'amministrazione
provinciale.
   3. Le funzioni di cui al precedente primo  comma  sono  esercitate
nel  rispetto  degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal
Consiglio regionale e delle diretive di attuazione ed  organizzazione
impartite  dalla  Giunta  regionale ai sensi dell'art. 11 della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 68, nonche' dei criteri previsti dal pi-
ano annuale di cui al succesivo art. 35.