Art. 38. Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica 1. La durata delle utenze di acqua pubblica che hanno usufruito della proroga disposta dall'articolo 1 della legge provinciale 6 luglio 1988, n. 21 (Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni) e' prorogata senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2008. 2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione da parte degli interessati al servizio acque pubbliche e opere idrauliche della Provincia, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1998, di apposita dichiarazione volta all'accettazione della predetta proroga. La mancata accettazione della proroga comporta la decadenza di diritto dell'utenza e l'estinzione di ogni rapporto e obbligazione pregressi relativi all'utenza stessa. 3. La pubblicazione delle domande di concessione di acque pubbliche per piccole derivazioni che comportano prelievi con portata media superiore a l/sec 50 e' effettuata mediante inserzione dell'avviso di presentazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione locale. Per le domande di concessione che comportano prelievi con portata media inferiore o uguale a l/sec 50 la pubblicazione avviene mediante inserzione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. La pubblicazione dell'avviso nelle forme previste dal comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, la pubblicazione nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). 5. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 si osserva con decorrenza dalla data di applicazione dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 36 del 1994. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite apposite direttive e modalita' di applicazione della disciplina concernente l'approvvigionamento idrico autonomo di cui all'articolo 40, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entita' delle utenze, nonche' delle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 42 del regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.