Art. 38.
         Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica
 
  1. La durata delle utenze di acqua  pubblica  che  hanno  usufruito
della  proroga  disposta  dall'articolo  1  della legge provinciale 6
luglio 1988, n. 21 (Proroga della durata di utenze  d'acqua  pubblica
per  piccole derivazioni) e' prorogata senza soluzione di continuita'
fino al 31 dicembre 2008.
  2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata  alla  presentazione
da  parte  degli  interessati  al  servizio  acque  pubbliche e opere
idrauliche della Provincia, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1998,
di  apposita  dichiarazione  volta  all'accettazione  della  predetta
proroga.  La mancata accettazione della proroga comporta la decadenza
di diritto dell'utenza e l'estinzione di ogni rapporto e obbligazione
pregressi relativi all'utenza stessa.
  3. La pubblicazione delle domande di concessione di acque pubbliche
per  piccole  derivazioni  che  comportano prelievi con portata media
superiore a l/sec 50 e' effettuata mediante inserzione dell'avviso di
presentazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione  e
su  un  quotidiano a diffusione locale. Per le domande di concessione
che comportano prelievi con portata media inferiore o uguale a  l/sec
50  la  pubblicazione  avviene  mediante  inserzione  dell'avviso nel
Bollettino ufficiale della Regione.
  4. La pubblicazione dell'avviso nelle forme previste  dal  comma  3
sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  la  pubblicazione  nelle forme
previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di  legge
sulle  acque  e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11  dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 23, comma 3, della  legge
5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
  5.  La  disposizione di cui al primo periodo del comma 3 si osserva
con decorrenza dalla data di applicazione dell'articolo 23, comma  3,
della legge n. 36 del 1994.
  6.  Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  sono  stabilite
apposite direttive  e  modalita'  di  applicazione  della  disciplina
concernente  l'approvvigionamento idrico autonomo di cui all'articolo
40, commi 4, 5 e 6,  del  testo  unico  delle  leggi  provinciali  in
materia  di  tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato
dall'articolo 13 della legge  provinciale  27  agosto  1993,  n.  21,
tenuto  conto  delle  caratteristiche  e  dell'entita'  delle utenze,
nonche' delle prescrizioni stabilite a  norma  dell'articolo  42  del
regio  decreto  n. 1775 del 1933, come modificato dall'articolo 8 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.