Art. 22.
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge i comuni provvedono:
   a)   alla  ricognizione  dei  principali  dati  e  caratteristiche
dell'apparato distributivo al dettaglio  in  sede  fissa  e  su  aree
pubbliche   esistenti   nel   proprio  territorio  ed  alle  relative
problematiche, con  particolare  riguardo  alle  medie  strutture  di
vendite ed alla rete distributiva del centro storico;
   b)   alla   redazione  di  studi  preliminari,  sulla  base  delle
risultanze  della  ricognizione  di  cui  alla  lettera   precedente,
finalizzata all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'art.
11, primo comma, della presente legge;
   c)  alla  ricognizione  dello  stato  di  informatizzazione  della
gestione dei dati e delle procedure relative  al  commercio  ed  alla
comunicazione delle risultanze all'assessorato regionale competente.
  2.  Non  appena  approvati  dal consiglio regionale gli indirizzi e
criteri per la programmazione di cui all'art. 1,  comma  2  i  comuni
integrano  le  analisi  e  gli  studi  preliminari  trasformandoli in
progetti  di  regolamentazione,  sviluppo  e  promozione  delle  reti
distributive locali.
  3.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni adeguano gli strumenti urbanistici  generali
e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare
le   aree  da  destinare  agli  insediamenti  commerciali.  Trascorso
inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi  dell'art.  6,
comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998.
  4.  Fino  a quando non si provvedera' all'individuazione dei comuni
ad economia prevalentemente turistica ed alle citta' d'arte,  secondo
quanto previsto nel precedente articolo 15, restano in vigore, per le
finalita'  di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, le
disposizioni  relative  all'individuazione   dei   comuni   turistici
contenute  nel decreto del presidente della Regione 11 luglio 1985, n
1314, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1985,  n.
5.
  5.  L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita
ha luogo sulla base degli  indirizzi  e  dei  criteri  contenuti  nel
provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.
  6.  L'esame  delle istanze relative alle medie strutture di vendita
ha luogo  sulla  base  dei  provvedimenti  comunali  di  indirizzo  e
programmazione di cui al precedente art. 11.
  7.  Le  istanze relative alle domande di autorizzazione di cui agli
artt. 26 e 27 della legge 11  giugno  1971,  n.  426,  trasmesse  dal
comune  alla  giunta  regionale entro il 16 gennaio 1998, corredate a
norma secondo quanto previsto dall'art.  25,  comma  5,  del  decreto
legislativo  n.  114/1998,  vengono esaminate prioritariamente, sulla
base degli indirizzi e dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 5
e 6, secondo l'ordine  cronologico  di  presentazione.  Tali  istanze
mantengono   l'ordine   di   priorita'  temporale  se  i  richiedenti
provvedono a completarle, inviando le dovute integrazioni, al  comune
competente,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dall'entrata in
vigore della presente legge regionale.
  8. ***
  9. Le richieste di  incentivazione  da  parte  dei  comuni  per  la
redazione  dei  "piani  di adeguamento della rete distributiva", gia'
ammesse  ai  benefici  della   legge   regionale   n.   26/1987   con
provvedimento  della  giunta  regionale  anteriore  alla  data del 16
gennaio 1998, possono usufruire delle agevolazioni concesse  per  gli
importi   gia'  determinati  se  gli  stessi  elaborati  risulteranno
corrispondenti ai criteri di cui alla presente legge.
  10.  Fino  a  quando  non  sara'  stato emanato il provvedimento in
materia di formazione  di  cui  all'art.  20  comma  4,  i  corsi  di
qualificazione  per  il  settore  alimentare,  di  cui all'art. 5 del
decreto, possono essere effettuati dai medesimi  soggetti  e  con  le
medesime  modalita'  con  cui,  all'entrata  in vigore della presente
legge, sono effettuati i corsi  per  la  qualificazione  al  registro
esercenti il commercio per il settore alimentare.