Art. 23.
                           S a n z i o n i
 
  1.  La  violazione  delle  disposizioni  regionali  previste  negli
strumenti attuativi e'  sanzionata  sulla  base  degli  articoli  del
decreto   legislativo   n.   114/1998   ai   quali   le  stesse  sono
riconducibili. Negli  altri  casi  gli  strumenti  attuativi  possono
disporre  la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma non
superiore a L. 500.000 nel minimo ed a L. 3.000.000 nel massimo.