Art. 23. S a n z i o n i 1. La violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi e' sanzionata sulla base degli articoli del decreto legislativo n. 114/1998 ai quali le stesse sono riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a L. 500.000 nel minimo ed a L. 3.000.000 nel massimo.