Art. 33 
 
           Garanzia finanziaria per il recupero ambientale 
                         del sito estrattivo 
 
  1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione
e' subordinato alla presentazione da parte dell'istante  di  apposita
fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea  garanzia  disposta
dall'amministrazione competente, relativamente agli interventi atti a
garantire  il  recupero  funzionale,  paesaggistico,   ambientale   e
agricolo del sito estrattivo. 
  2. Nei casi di progetti suddivisi  in  lotti  di  coltivazione,  la
garanzia finanziaria di cui al comma 1  puo'  essere  rilasciata  per
singolo lotto, secondo le modalita' e i criteri previsti dalla Giunta
regionale e inseriti nel prezziario regionale  relativo  al  recupero
ambientale delle attivita' estrattive di cui al comma 3. 
  3. L'importo della garanzia finanziaria  e'  pari  all'importo  dei
lavori di recupero previsti dall'operatore ed e' determinato in  base
al  prezziario  regionale  relativo  al  recupero  ambientale   delle
attivita' estrattive, redatto anche  con  riferimento  al  prezziario
regionale delle opere pubbliche. 
  4. La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezziario regionale
relativo al recupero ambientale delle attivita' estrattive di cui  al
comma 3, nonche' le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui ai
commi 1 e 2, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale  e
di riutilizzo dei siti estrattivi. 
  5. La garanzia finanziaria di cui al presente  articolo  e'  dovuta
anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di I
categoria ai sensi del regio decreto n. 1443/1927.