Art. 33 Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo 1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione e' subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall'amministrazione competente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo. 2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 puo' essere rilasciata per singolo lotto, secondo le modalita' e i criteri previsti dalla Giunta regionale e inseriti nel prezziario regionale relativo al recupero ambientale delle attivita' estrattive di cui al comma 3. 3. L'importo della garanzia finanziaria e' pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed e' determinato in base al prezziario regionale relativo al recupero ambientale delle attivita' estrattive, redatto anche con riferimento al prezziario regionale delle opere pubbliche. 4. La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezziario regionale relativo al recupero ambientale delle attivita' estrattive di cui al comma 3, nonche' le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui ai commi 1 e 2, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale e di riutilizzo dei siti estrattivi. 5. La garanzia finanziaria di cui al presente articolo e' dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di I categoria ai sensi del regio decreto n. 1443/1927.