Art. 35 
 
                    Attivita' mediante posteggio 
 
  1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e  la  concessione
di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente  per
il territorio in cui ha sede il posteggio. 
  2. Ai sensi di quanto previsto al punto 1 dell'intesa sancita il  5
luglio  2012  in  sede  di  Conferenza  unificata  (Intesa  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  sui  criteri
da applicare nelle  procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  di
posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5,  del
decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.  59,  di  recepimento  della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del  mercato  interno),  la
durata della concessione di posteggio e' fissata  dal  comune  e  non
puo' essere inferiore a nove anni, ne' superiore a dodici anni. 
  3. Uno stesso soggetto non puo' essere  titolare  o  possessore  di
piu'  di  due  concessioni   di   posteggio   per   ciascun   settore
merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il  numero
complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore  o
uguale a cento.  Qualora  il  numero  complessivo  dei  posteggi  sia
superiore a  cento,  uno  stesso  soggetto  puo'  essere  titolare  o
possessore di un numero massimo di tre concessioni di  posteggio  per
ciascun settore merceologico. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche: 
    a)   all'esercizio,   nell'ambito   del   territorio   regionale,
dell'attivita' in forma itinerante  e  nei  posteggi  occasionalmente
liberi nei mercati e fuori mercato; 
    b) alla partecipazione alle fiere.