Art. 35 Attivita' mediante posteggio 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. 2. Ai sensi di quanto previsto al punto 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), la durata della concessione di posteggio e' fissata dal comune e non puo' essere inferiore a nove anni, ne' superiore a dodici anni. 3. Uno stesso soggetto non puo' essere titolare o possessore di piu' di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto puo' essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche: a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attivita' in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato; b) alla partecipazione alle fiere.