Art. 36 
 
                 Concessioni temporanee di posteggio 
 
  1. Il comune  rilascia  concessioni  temporanee  di  posteggio  per
consentire  la  partecipazione  a   fiere   promozionali,   a   fiere
specializzate  nel  settore  dell'antiquariato  e  a   manifestazioni
commerciali a carattere straordinario. 
  2. Il comune rilascia agli operatori  abilitati  all'esercizio  del
commercio su aree pubbliche le concessioni  temporanee  di  posteggio
nelle fiere promozionali tenendo conto del  criterio  della  maggiore
anzianita'  di  esercizio  dell'impresa,  comprovata   dalla   durata
dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel  registro  delle  imprese,
riferita al soggetto richiedente e, a  parita',  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande. Il  bando  e'  pubblicato
nell'albo pretorio e sul sito internet del comune. 
  3. Nelle fiere  specializzate  nel  settore  dell'antiquariato,  il
comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la
partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di  oggetti
di antiquariato, modernariato e di oggetti e  capi  di  abbigliamento
sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad  essi  appositamente
riservati ai sensi dell'art. 41, comma 2. 
  4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee  di  posteggio
ai soggetti di cui al comma 3, il comune tiene conto  dell'anzianita'
di esercizio dell'impresa  comprovata  dall'iscrizione  nel  registro
delle imprese e, in caso di parita', determina gli ulteriori criteri. 
  5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo
svolgimento   delle   manifestazioni    commerciali    a    carattere
straordinario,  il  comune  stabilisce  i  requisiti   dei   soggetti
partecipanti,  individua  i  posteggi  e  i  criteri  per   la   loro
assegnazione, nonche' le modalita' e i termini per  la  presentazione
delle domande.