Art. 37 
 
                      Assegnazione dei posteggi 
 
  1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato,
nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. 
  2. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31  ottobre
di ogni anno, il comune  invia  i  bandi  di  cui  al  comma  1  alla
redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT),  che
provvede alla pubblicazione. I bandi sono altresi'  affissi  all'albo
pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e  ne  viene  data
comunicazione  alle  organizzazioni  imprenditoriali  del   commercio
maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite,
a livello provinciale. 
  3. L'autorizzazione e la concessione nel  mercato,  nella  fiera  o
fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri  di
priorita': 
    a)   maggiore   professionalita'   acquisita,   anche   in   modo
discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche;  la
professionalita' valutabile e' riferita all'anzianita'  di  esercizio
dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si
riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione dei criteri
sanciti dall'intesa di cui all'art. 35, comma 2, puo' avere specifica
valutazione nel limite del 40 per cento  del  punteggio  complessivo.
L'anzianita' di impresa e' comprovata dall'iscrizione  quale  impresa
attiva nel registro delle imprese,  riferita  nel  suo  complesso  al
soggetto titolare dell'impresa al momento della  partecipazione  alla
selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente e'
subentrato nella titolarita' del posteggio medesimo; 
    b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici  o  in  aree
aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso
edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera  a),
da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione  dell'impegno,
da parte del soggetto candidato, a rendere  compatibile  il  servizio
commerciale con la funzione e la tutela territoriale e,  pertanto,  a
rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi  comprese  quelle
correlate alla tipologia dei  prodotti  offerti  in  vendita  e  alle
caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite  dall'autorita'
competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. 
  4. Nel caso di fiere e di fiere promozionali i  cui  posteggi  sono
assegnati mediante appositi  bandi  a  cadenza  prestabilita  per  il
periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il  criterio
di priorita' dell'esperienza connessa al maggior numero  di  presenze
pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad  un
numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia  superato
il periodo di ammortamento degli  investimenti  di  cui  al  punto  1
dell'intesa di cui all'art. 35, comma 2. Decorso tale  periodo,  alle
procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione,
si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma  3,  ai
fini della  decorrenza  per  il  soggetto  selezionato  di  un  nuovo
limitato periodo di priorita'  collegato  al  numero  delle  presenze
pregresse. 
  5.  La  concessione   nelle   fiere   specializzate   nel   settore
dell'antiquariato e' rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri di
priorita': 
    a) maggiore professionalita' acquisita con la partecipazione, nei
tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel
settore  dell'antiquariato,  di  particolare  importanza  e   pregio,
nazionali e internazionali, dotate di un minimo di duecento posteggi; 
    b) a parita', possesso di diploma di scuola secondaria  superiore
o di laurea, anche triennale, attinenti  al  settore  artistico,  dei
beni culturali o della storia dell'arte; 
    c) a ulteriore parita', si applicano i criteri di cui al comma 3. 
  6. Nelle fiere specializzate nel settore  dell'antiquariato,  ferma
restando l'applicazione dei criteri di cui al comma  5,  in  sede  di
prima  applicazione  dell'intesa  di  cui  all'art.  35,   comma   2,
l'anzianita'  acquisita  nel  posteggio  al  quale  si  riferisce  la
selezione puo' avere specifica valutazione  nel  limite  del  40  per
cento del punteggio complessivo. 
  7. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati  tenendo  conto
del maggior numero di presenze maturate nel mercato,  nella  fiera  o
nel posteggio fuori mercato. A parita'  di  numero  di  presenze,  si
tiene conto dell'anzianita' complessiva dell'impresa maturata,  anche
in  modo  discontinuo,  dal   soggetto   richiedente   e   comprovata
dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. 
  8. La registrazione delle presenze nel mercato  e  nella  fiera  e'
effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante  l'annotazione
dei dati  anagrafici  dell'operatore,  della  tipologia  e  dei  dati
identificativi del titolo abilitativo di cui e' titolare. 
  9. Non e' ammesso il cumulo delle presenze relative  a  concessioni
diverse. 
  10. Nelle fiere  di  durata  fino  a  due  giorni  la  presenza  si
acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio  per
l'intera manifestazione. 
  11. Nelle fiere di durata superiore a due  giorni  la  presenza  si
acquisisce con una  partecipazione  dell'assegnatario  del  posteggio
pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.