Art. 40 
 
Fiere, fiere promozionali e manifestazioni  commerciali  a  carattere
                            straordinario 
 
  1. La partecipazione alle fiere e' consentita  esclusivamente  agli
operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. 
  2. Alle fiere promozionali  e  alle  manifestazioni  commerciali  a
carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all'esercizio
del commercio  su  aree  pubbliche,  possono  partecipare  anche  gli
imprenditori  individuali  o  le  societa'  regolarmente   costituite
iscritti nel registro delle imprese. 
  3. Alle fiere specializzate nel settore  dell'antiquariato  possono
partecipare anche i  commercianti  al  dettaglio  in  sede  fissa  di
oggetti  di  antiquariato,  modernariato  e  di  oggetti  e  capi  di
abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.