Art. 40 Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario 1. La partecipazione alle fiere e' consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. 2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le societa' regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese. 3. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.