Art. 43 
 
                    Piano e regolamento comunali 
 
  1.  Il  comune  approva  il  piano  comunale  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare: 
    a) la ricognizione dei posteggi  nei  mercati,  fuori  mercato  e
nelle fiere; 
    b) l'individuazione delle aree da  destinarsi  a  nuovi  mercati,
fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; 
    c)  l'individuazione   delle   aree   nelle   quali   l'esercizio
dell'attivita'  commerciale  e'  vietato  o  comunque  sottoposto   a
condizioni. 
  2. Ai fini dell'individuazione delle aree di  cui  al  comma  1,  i
comuni tengono conto: 
    a) delle esigenze  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale; 
    b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario; 
    c) delle dotazioni di opere  di  urbanizzazione  primaria  e  dei
necessari servizi pubblici. 
  3. Il piano e' approvato previa concertazione con le organizzazioni
di cui all'art. 3, comma 2. 
  4. Il piano ha validita' almeno triennale e puo' essere  aggiornato
con le stesse modalita' previste per l'approvazione. 
  5.  Il  comune  approva  il  regolamento  comunale  che  disciplina
l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in  materia
di commercio su aree pubbliche. 
  6. Ai fini della tutela e valorizzazione  del  patrimonio  storico,
artistico, culturale e ambientale, il  comune,  previa  concertazione
con le organizzazioni  di  cui  al  comma  3,  puo'  provvedere  allo
spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando  agli  operatori
interessati  un  termine  di  almeno  un  anno  per   il   definitivo
trasferimento nelle  nuove  aree,  fatta  salva  la  possibilita'  di
prevedere termini diversi a seguito di accordi. 
  7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza
o di igiene e sanita' pubblica, resta salva la facolta' del comune di
trasferire o modificare l'assetto del  mercato,  dei  posteggi  fuori
mercato  e  delle  fiere.  Al  riguardo   il   comune   consulta   le
organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini  per  le
nuove collocazioni. 
  8. Al fine di qualificare l'esercizio  dell'attivita'  commerciale,
il comune puo'  affidare  la  gestione  di  mercati,  fiere  e  fiere
promozionali a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza
pubblica. I criteri e  le  modalita'  per  l'individuazione  di  tali
soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5. 
  9. Ogni area pubblica  destinata  all'esercizio  dell'attivita'  e'
dotata   dei   necessari   servizi   igienico-sanitari   in    misura
proporzionale al numero dei posteggi.