Art. 43 Piano e regolamento comunali 1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare: a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attivita' commerciale e' vietato o comunque sottoposto a condizioni. 2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto: a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale; b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario; c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici. 3. Il piano e' approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2. 4. Il piano ha validita' almeno triennale e puo' essere aggiornato con le stesse modalita' previste per l'approvazione. 5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui al comma 3, puo' provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilita' di prevedere termini diversi a seguito di accordi. 7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanita' pubblica, resta salva la facolta' del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni. 8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attivita' commerciale, il comune puo' affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalita' per l'individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5. 9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attivita' e' dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.