Art. 36.
                       Conferenza di servizio
 
   1.  Al  fine  di  valutare  lo  stato  del  diritto  allo  studio,
l'Assessore regionale competente in materia di  diritto  allo  studio
indice,   con   periodicita'   almeno   annuale,  tra  le  componenti
istituzionali che interagiscono nel sistema educativo, una conferenza
di servizio.
   2. La conferenza puo' essere indetta anche su  richiesta  motivata
del sovraintendente scolastico regionale o, per questioni locali, dal
provveditore agli studi competente per territorio.
   3. La conferenza e' presieduta dall'Assessore regionale competente
in  materia  di diritto allo studio o da un suo delegato. Le funzioni
di segreteria sono  svolte  dal  personale  appartenente  al  settore
diritto allo studio.
   4.  Le  risultanze della conferenza sono assunte a riferimento per
la formulazione delle proposte di piano di cui ai precedenti artt. 34
e 35.