Art. 27 
 
              Appartamenti ammobiliati ad uso turistico 
 
  1.  Sono  appartamenti  ammobiliati  ad  uso  turistico  le  unita'
immobiliari di civile abitazione,  in  numero  non  superiore  a  tre
nell'ambito dello stesso  territorio  comunale,  date  in  affitto  a
turisti dai proprietari o dagli usufruttuari nel corso di una o  piu'
stagioni, con contratti aventi validita' non superiore a dodici  mesi
consecutivi e sempre che l'attivita' non sia organizzata in forma  di
impresa. 
  2. Il limite delle tre unita' immobiliari di cui  al  comma  1  non
opera nel caso in cui gli appartamenti ammobiliati ad  uso  turistico
siano proposti al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato  a
titolo oneroso. 
  3.  L'utilizzo  delle  predette  unita'  immobiliari   secondo   le
modalita' previste nella presente legge  non  ne  comporta,  ai  fini
urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.