Art. 60 
Azioni di miglioramento della valorizzazione, fruizione e tutela  dei
  luoghi della cultura. Modifiche  alla  legge  regionale  27  aprile
  1999, n. 10. 
  1. Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno,  a  valere  per  l'anno
successivo, e' approvato con decreto dell'Assessore regionale  per  i
beni  culturali  e  l'identita'  siciliana,   sentito   l'Assessorato
regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo   e   le
organizzazioni sindacali,  il  calendario  della  fruizione  e  degli
accessi ai luoghi della cultura regionali. 
  2.  In  considerazione  dell'importanza  della  valorizzazione  del
patrimonio  culturale  per  lo  sviluppo  economico   regionale,   il
calendario di cui al comma 1 assume  come  obiettivo  prioritario  la
piu' ampia estensione dei periodi di apertura dei siti e  dei  musei,
tenuto conto delle iniziative programmate, dei flussi di visitatori e
delle risorse disponibili. 
  3.  Nelle  more  dell'applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 49, comma 29, l'Assessorato regionale dei beni culturali
e dell'identita' siciliana puo' fare ricorso, in  via  provvisoria  e
limitatamente alla pianificazione annuale  delle  aperture  dell'anno
2015, alle procedure di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10, come modificato dal comma 32  dell'articolo  127  della  legge
regionale  28  dicembre  2004,  n.  127,  sono  soppresse  le  parole
"direttamente" e "con cadenza trimestrale"; al  secondo  periodo  del
medesimo comma 1 sono soppresse le parole da "in occasione"  a  "piu'
enti". 
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10/1999
sono aggiunti i seguenti commi: 
  "1-bis. Il versamento  e'  effettuato  in  forma  anticipata  nella
misura  dell'80  per  cento  calcolata   sugli   introiti   dell'anno
precedente, previa definizione, in accordo con i  Servizi  competenti
per la gestione dei parchi, dei musei, delle gallerie  e  delle  zone
archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da
realizzare. La restante quota e' erogata a seguito di rendicontazione
delle spese effettuate. 
  1-ter. La mancata destinazione dei proventi  da  parte  dei  comuni
alle finalita' indicate nella convenzione comporta il recupero  delle
somme,  anche  tramite  compensazione,  da   parte   dell'Assessorato
regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana.". 
  6. Per l'esercizio finanziario 2015 il 10 per  cento  dei  proventi
derivanti dai  biglietti  di  ingresso  e  servizi  a  pagamento  che
affluiscono ai bilanci dei parchi  di  cui  alla  legge  regionale  3
novembre 2000, n. 20 e' versato in entrata al bilancio della  Regione
a titolo di concorso alle spese del personale dei parchi. 
  7. Al fine di  dare  attuazione  alle  disposizioni  contenute  nel
titolo secondo del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  con
decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali  e  l'identita'
siciliana sono individuate le forme  di  coinvolgimento  dei  privati
nella conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali nel
rispetto   dei   principi   di   trasparenza,   evidenza    pubblica,
imparzialita', economicita' e massima semplificazione. Le  erogazioni
liberali effettuate a  sostegno  della  cultura  sono  introitate  in
apposito capitolo di bilancio e assegnate  all'Assessorato  regionale
dei beni culturali e dell'identita' siciliana. 
  8. Al fine di introdurre nuove  modalita'  di  fruizione  dei  beni
culturali e nuove conseguenti configurazioni dei prezzi di accesso ai
musei ed ai siti della cultura, il comitato  di  cui  all'articolo  9
della legge regionale n. 10/1999 puo' essere  integrato  fino  a  due
esperti in economia dei beni culturali, e in  economia  del  turismo,
designati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita'
siciliana,  senza  diritto  di  voto  e  con  funzioni  di  supporto,
approfondimento e consultive. La partecipazione degli  esperti  e'  a
titolo gratuito. 
  9. Il dipartimento regionale dei beni  culturali  e  dell'identita'
siciliana e' autorizzato a stipulare convenzioni con le fondazioni di
cui alla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 per  la  fruizione  di
attivita' espositive  negli  istituti  e  luoghi  della  cultura.  La
convenzione  puo'  prevedere  l'istituzione  di  un  biglietto  unico
integrato  e  la  percentuale  di  riparto  sulla  maggiorazione.  Il
dipartimento e',  altresi',  autorizzato  a  stipulare  con  enti  in
possesso  di  personalita'  giuridica,  aventi   sede   in   Sicilia,
convenzioni  finalizzate  alla   valorizzazione   e   fruizione   del
patrimonio  librario,  archivistico,  storico   e   documentario   di
rispettiva pertinenza, da realizzarsi tramite i  rispettivi  archivi,
biblioteche o centri per il catalogo e per  il  restauro,  prevedendo
accordi di collaborazione sull'utilizzo di  personale  in  dotazione,
senza oneri a carico del bilancio regionale. 
  10. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale del  2  luglio
2014, n. 16, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,   previo   parere   della   competente   Commissione
legislativa dell'Assemblea  regionale  siciliana,  sono  definite  le
linee guida per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.".