Art. 48 Esercizio dell'attivita' 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia cosi' definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 3. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'art. 51, e' soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004. 4. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del locale ai criteri relativi alla sorvegliabilita' stabiliti dal Ministero dell'interno. 5. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facolta' di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessita' di ulteriori titoli abilitativi. 6. La somministrazione di bevande alcoliche puo' essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.