Art. 48 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
 
  1. Gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e  bevande  sono
costituiti da un'unica tipologia  cosi'  definita:  esercizi  per  la
somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Tali  esercizi   possono
somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 
  2.  L'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e'
esercitata   nel   rispetto   delle   vigenti   norme   in    materia
igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di  sicurezza  e  di
destinazione d'uso dei locali. 
  3. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande,  compresa
quella di cui all'art. 51, e' soggetta a notifica sanitaria ai  sensi
del reg. (CE) n. 852/2004. 
  4. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla  conformita'  del
locale  ai  criteri  relativi  alla  sorvegliabilita'  stabiliti  dal
Ministero dell'interno. 
  5. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno  facolta'  di  vendere  per
asporto i prodotti che somministrano, senza necessita'  di  ulteriori
titoli abilitativi. 
  6. La somministrazione di bevande alcoliche puo' essere limitata  o
vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze  di  prevalente
interesse pubblico.