Art. 49 
 
 Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
 
  1. Il comune, previa concertazione con  le  organizzazioni  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  nell'ambito  delle   proprie   funzioni   di
programmazione,   definisce   i   requisiti   degli    esercizi    di
somministrazione di  alimenti  e  bevande,  compresi  quelli  di  cui
all'art. 51, anche in relazione alle specificita' delle diverse parti
del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi: 
    a) vocazione delle diverse aree territoriali; 
    b)  salvaguardia  e  qualificazione  delle  aree   di   interesse
artistico, ambientale,  storico  e  culturale,  recupero  di  aree  o
edifici  di  particolare  interesse   attraverso   la   presenza   di
qualificate attivita' di somministrazione; 
    c) esistenza di progetti di qualificazione e  valorizzazione  dei
luoghi del commercio di cui al capo XV. 
  2. I requisiti di cui al  comma  1  possono  riferirsi  anche  alla
materia  urbanistica,  edilizia,  igienico-sanitaria  e   all'impatto
ambientale. I comuni possono anche imporre  limitazioni  all'apertura
di  nuovi  esercizi  limitatamente  ai  casi  in  cui  ragioni,   non
altrimenti risolvibili, di sostenibilita' ambientale,  sociale  e  di
viabilita',  rendano  impossibile  consentire  ulteriori  flussi   di
pubblico nella zona senza incidere in modo  gravemente  negativo  sui
meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio
e alla normale mobilita'. 
  3. Il comune, sulla base di criteri  oggettivi  che  tengano  conto
della sostenibilita', della qualita' urbana e della  sicurezza,  puo'
stabilire   una   specifica   destinazione   d'uso   funzionale    di
somministrazione  per  gli  immobili,   nonche'   limitazioni   nelle
variazioni di destinazione d'uso degli stessi  e  specifici  divieti,
vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare  aree
di particolare interesse del proprio territorio. 
  4. Il comune, ove riscontri che parti del  proprio  territorio,  in
relazione alla loro specificita', risultino carenti di servizio, puo'
prevedere  misure  e  interventi  volti  a  favorire  e   incentivare
l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.