Art. 49 Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'art. 51, anche in relazione alle specificita' delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) vocazione delle diverse aree territoriali; b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attivita' di somministrazione; c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV. 2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita', rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. 3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilita', della qualita' urbana e della sicurezza, puo' stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonche' limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio. 4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificita', risultino carenti di servizio, puo' prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.