Art. 52 
 
                        Attivita' temporanea 
 
  1.  L'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e'
temporanea  quando  e'  svolta  in   occasione   di   sagre,   fiere,
manifestazioni  a  carattere  religioso,   culturale,   tradizionale,
politico, sindacale, sportivo o di eventi locali  straordinari  e  di
eventi e manifestazioni organizzate da enti  del  terzo  settore,  ai
sensi dell'art. 70, del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106). 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore  a
dieci giorni  consecutivi,  fatta  eccezione  per  quella  svolta  in
occasione  di  manifestazioni  a   carattere   politico,   sindacale,
sportivo, religioso o organizzate dalle  associazioni  di  promozione
sociale di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 117/2017, dalle
associazioni pro-loco di cui all'art. 16  della  legge  regionale  n.
86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la  concessione  di  suolo
pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica. 
  3. L'attivita' di cui al comma l  e'  soggetta  a  SCIA,  ai  sensi
dell'art. 19-bis della legge  n.  241/1990,  da  presentare  al  SUAP
competente per territorio, puo' essere esercitata limitatamente  alla
durata della manifestazione e ai locali  o  aree  in  cui  questa  si
svolge, non puo' essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli
organizzatori. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 117/2017, l'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta al
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di  cui
all'art. 48, comma 3. 
  5. L'attivita' di cui al comma 1 non e' soggetta al rispetto  della
normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali,  delle
aree e degli edifici. 
  6. Il comune  puo'  definire  modalita'  ulteriori  di  svolgimento
dell'attivita' di cui al comma 1. 
  7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti  e
bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di  cui
al comma 1. 
  8. Per condividere le finalita' promozionali delle sagre, i  comuni
promuovono la  collaborazione  fra  i  soggetti  organizzatori  e  le
imprese del territorio interessato.