Art. 52 Attivita' temporanea 1. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' temporanea quando e' svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). 2. L'attivita' di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'art. 16 della legge regionale n. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica. 3. L'attivita' di cui al comma l e' soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, puo' essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non puo' essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, l'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'art. 48, comma 3. 5. L'attivita' di cui al comma 1 non e' soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici. 6. Il comune puo' definire modalita' ulteriori di svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. 7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1. 8. Per condividere le finalita' promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.