Art. 38.
                          Norme finanziarie
 
   1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge
si provvede mediante impiego delle somme  stanziate  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del
successivo comma.
   2. La spesa complessiva per gli interventi indicati nel precedente
comma  e'  rappresentata  dalla  quota annuale del fondo destinato al
finanziamento delle funzioni di cui agli artt. 42 e  45  del  decreto
del   Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  per
l'esercizio   delle  funzioni  in  materia  di  diritto  allo  studio
attribuite ai comuni. Tale spesa trova  imputazione  al  capitolo  n.
15000 del bilancio regionale.
   3.  La  Regione  e', altresi', autorizzata ad integrare i predetti
finanziamenti nella misura minima del 15 per  cento  a  valere  sulle
proprie risorse per l'imputazione delle seguenti spese:
     a)  interventi  di  promozione e diffusione esperienze educative
(art. 19);
     b) interventi di orientamento educativo e attivita' di  supporto
(articoli 20 e 26);
     c)  promozione,  sviluppo  e  perfezionamento  della  istruzione
tecnica e professionale (art. 21);
     d) assicurazione alunni (art. 22);
     e) contributi ai commi per acquisto scuolabus (art. 23);
     f) contributi ai comuni per acquisto di attrezzature per  cucine
e refettori scolastici (art. 24);
     g)  assegnazione  alle  province  per l'esercizio delle funzioni
delegate (art. 30).
   4. Lo stanziamento per i predetti  interventi  verra'  annualmente
iscritto al capitolo n. 15001 del bilancio regionale.