Art. 43 Istanza di concessione 1. Il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua e' avviato su iniziativa di parte con la presentazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della deri-vazione d'acqua, corredata del progetto dell'impianto avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 14/2002. 2. Qualora la derivazione d'acqua riguardi corsi d'acqua aventi un bacino idrografico inferiore a 10 chilometri quadrati l'istanza di cui al comma 1 e' corredata dei dati sullo stato qualitativo del corpo idrico acquisiti con le metodologie stabilite dalla normativa statale di settore. 3. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, sui corsi d'acqua che sottendono un bacino idrografico di estensione inferiore a 10 chilometri quadrati, o ricadenti, anche parzialmente, in aree definite SIC o in aree naturali protette, sono consentite unicamente le concessioni di derivazione d'acqua a uso di rifugi, di malghe e di abitazioni isolate non servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idropotabile ed elettrico. 4. L'istanza e' rigettata con provvedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora: a) risulti carente delle informazioni e dei documenti previsti, a pena di improcedibilita', dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c); b) risulti in contrasto con i divieti posti dal Piano regionale di tutela delle acque. 5. L'avviso di presentazione dell'istanza di concessione e' reso noto mediante la pubblicazione: a) nel Bollettino ufficiale della Regione; b) all'Albo pretorio del Comune sul cui territorio insistono le opere di presa e di restituzione delle acque, per un periodo di almeno quindici giorni; c) su uno dei quotidiani locali maggiormente diffusi nell'ambito provinciale interessato, con esclusione delle istanze relative a derivazioni aventi una portata inferiore a 200 litri/secondo, diverse dalle istanze relative a derivazioni d'acqua a uso idroelettrico; d) su un quotidiano a diffusione nazionale in caso di istanze concernenti le grandi derivazioni d'acqua; e) sul sito istituzionale della Regione per un periodo di almeno quindici giorni. 6. Con l'avviso di cui al comma 5 sono fissati: a) il termine di quarantacinque giorni per l'eventuale presentazione delle domande concorrenti; b) il periodo, non superiore a trenta giorni, di pubblicazione delle domande presentate, decorrente dalla conclusione della verifica di ammissibilita' delle istanze concorrenti. 7. Le istanze di concessione di derivazione d'acqua tecnicamente incompatibili con quella pubblicata ai sensi del comma 5, presentate entro il termine di cui al comma 6, lettera a), se ammissibili, sono dichiarate concorrenti. 8. La prima istanza presentata, nonche' le istanze dichiarate concorrenti ai sensi del comma 7, sono pubblicate con i relativi progetti, fatta salva la tutela del segreto industriale, sul sito istituzionale della Regione, affinche' chiunque possa prenderne visione e presentare le relative osservazioni entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato con le modalita' di cui al comma 6, lettera b). 9. Per le istanze di derivazione di acque sotterranee la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche procede alla visita dei luoghi quando ritenuta necessaria. La visita dei luoghi e' effettuata in tutti gli altri casi. 10. Nei casi in cui i progetti relativi all'unica istanza presentata o all'istanza concorrente prescelta siano da sottoporre alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale o alla valutazione di impatto ambientale, l'inosservanza dei termini per l'attivazione delle relative procedure, fissati con il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), comporta il rigetto dell'istanza e l'assegnazione dei medesimi termini al soggetto proponente dell'eventuale istanza collocata in posizione successiva nella graduatoria risultante dalla conclusione della procedura di valutazione delle istanze concorrenti. 11. L'unica istanza presentata o l'istanza concorrente prescelta, con il relativo progetto, sono trasmessi all'Autorita' di bacino distrettuale ai fini dell'emissione del parere vincolante in ordine alla compatibilita' dell'utilizzazione richiesta con le previsioni del Piano regionale di tutela delle acque e, nelle more dell'ap-provazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. 12. L'Autorita' di bacino distrettuale, entro quaranta giorni dalla data di ricezione delle istanze, nel caso di piccole derivazioni d'acqua, o entro novanta giorni nel caso di grandi derivazioni d'acqua, comunica il proprio parere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche. 13. Il parere non favorevole dell'Autorita' di bacino distrettuale comporta il rigetto dell'istanza. 14. Per le istanze di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a seguito del pronunciamento di compatibilita' ambientale e dell'emissione del parere favorevole dell'Autorita' di bacino distrettuale, e' attivata la procedura di autorizzazione unica. 15. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione di derivazione d'acqua rimane sospeso: a) dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti di cui al comma 6, lettera a), nonche' durante i periodi di pubblicazione delle istanze e per la presentazione di osservazioni ai sensi del comma 8; b) in pendenza dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi della procedura di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonche' in pendenza del termine per la presentazione delle rispettive domande da parte del soggetto proponente; c) in pendenza del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui all'art. 45, comma 3; d) in pendenza dell'acquisizione del parere dell'Autorita' di bacino distrettuale; e) in pendenza dello svolgimento della conferenza di servizi di cui all'art. 45; f) in pendenza dell'emanazione del procedimento conclusivo della procedura di autorizzazione unica nel caso di istanza di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonche' in pendenza del termine per la presentazione della domanda da parte del soggetto proponente. 16. Il soggetto istante e' tenuto a sostenere gli oneri relativi alle pubblicazioni, al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonche' gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.