Art. 43 
 
                       Istanza di concessione 
 
  1. Il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione
d'acqua e' avviato su iniziativa di parte con la  presentazione  alla
struttura regionale competente in materia di gestione  delle  risorse
idriche   dell'istanza   di   autorizzazione    alla    realizzazione
dell'impianto di derivazione  e  di  concessione  della  deri-vazione
d'acqua, corredata del progetto dell'impianto avente  un  livello  di
approfondimento  analogo  a  quello  del  progetto  definitivo,  come
delineato dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 14/2002. 
  2. Qualora la derivazione d'acqua riguardi corsi d'acqua aventi  un
bacino idrografico inferiore a 10 chilometri  quadrati  l'istanza  di
cui al comma 1 e' corredata dei  dati  sullo  stato  qualitativo  del
corpo idrico acquisiti con le metodologie stabilite  dalla  normativa
statale di settore. 
  3. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di  tutela
delle acque, sui corsi d'acqua che sottendono un  bacino  idrografico
di estensione inferiore a 10 chilometri quadrati, o ricadenti,  anche
parzialmente, in aree definite SIC o in aree naturali protette,  sono
consentite unicamente le concessioni di derivazione d'acqua a uso  di
rifugi, di malghe e di abitazioni  isolate  non  servite  dalle  reti
pubbliche di approvvigionamento idropotabile ed elettrico. 
  4. L'istanza  e'  rigettata  con  provvedimento  redatto  in  forma
semplificata ai sensi dell'art. 2, comma  1,  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora: 
    a) risulti carente delle informazioni e dei documenti previsti, a
pena di improcedibilita', dal regolamento di cui all'art.  14,  comma
1, lettera c); 
    b) risulti in contrasto con i divieti posti dal  Piano  regionale
di tutela delle acque. 
  5. L'avviso di presentazione dell'istanza di  concessione  e'  reso
noto mediante la pubblicazione: 
    a) nel Bollettino ufficiale della Regione; 
    b) all'Albo pretorio del Comune sul cui territorio  insistono  le
opere di presa e di restituzione  delle  acque,  per  un  periodo  di
almeno quindici giorni; 
    c) su uno dei quotidiani locali maggiormente diffusi  nell'ambito
provinciale interessato, con  esclusione  delle  istanze  relative  a
derivazioni aventi una portata inferiore a 200 litri/secondo, diverse
dalle istanze relative a derivazioni d'acqua a uso idroelettrico; 
    d) su un quotidiano a diffusione nazionale  in  caso  di  istanze
concernenti le grandi derivazioni d'acqua; 
    e) sul sito istituzionale della Regione per un periodo di  almeno
quindici giorni. 
  6. Con l'avviso di cui al comma 5 sono fissati: 
    a)  il  termine  di   quarantacinque   giorni   per   l'eventuale
presentazione delle domande concorrenti; 
    b) il periodo, non superiore a trenta  giorni,  di  pubblicazione
delle domande presentate, decorrente dalla conclusione della verifica
di ammissibilita' delle istanze concorrenti. 
  7. Le istanze di concessione di  derivazione  d'acqua  tecnicamente
incompatibili con quella pubblicata ai sensi del comma 5,  presentate
entro il termine di cui al comma 6, lettera a), se ammissibili,  sono
dichiarate concorrenti. 
  8. La prima  istanza  presentata,  nonche'  le  istanze  dichiarate
concorrenti ai sensi del comma 7,  sono  pubblicate  con  i  relativi
progetti, fatta salva la tutela del  segreto  industriale,  sul  sito
istituzionale  della  Regione,  affinche'  chiunque  possa  prenderne
visione e presentare le relative osservazioni entro  quindici  giorni
dalla scadenza del termine fissato con le modalita' di cui  al  comma
6, lettera b). 
  9. Per le istanze di derivazione di acque sotterranee la  struttura
regionale competente in materia di  gestione  delle  risorse  idriche
procede alla visita dei luoghi quando ritenuta necessaria. La  visita
dei luoghi e' effettuata in tutti gli altri casi. 
  10.  Nei  casi  in  cui  i  progetti  relativi  all'unica   istanza
presentata o all'istanza concorrente prescelta  siano  da  sottoporre
alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di  impatto
ambientale o alla valutazione di impatto  ambientale,  l'inosservanza
dei termini per l'attivazione delle relative procedure,  fissati  con
il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c),  comporta  il
rigetto  dell'istanza  e  l'assegnazione  dei  medesimi  termini   al
soggetto proponente dell'eventuale  istanza  collocata  in  posizione
successiva  nella  graduatoria  risultante  dalla  conclusione  della
procedura di valutazione delle istanze concorrenti. 
  11. L'unica istanza presentata o l'istanza  concorrente  prescelta,
con il relativo progetto,  sono  trasmessi  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale ai fini dell'emissione del parere vincolante  in  ordine
alla compatibilita' dell'utilizzazione richiesta  con  le  previsioni
del  Piano  regionale  di  tutela   delle   acque   e,   nelle   more
dell'ap-provazione   dello   stesso,   ai    fini    del    controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. 
  12. L'Autorita' di bacino distrettuale, entro quaranta giorni dalla
data di ricezione delle istanze,  nel  caso  di  piccole  derivazioni
d'acqua, o entro  novanta  giorni  nel  caso  di  grandi  derivazioni
d'acqua,  comunica  il  proprio  parere  alla   struttura   regionale
competente in materia di gestione delle risorse idriche. 
  13. Il parere non favorevole dell'Autorita' di bacino  distrettuale
comporta il rigetto dell'istanza. 
  14. Per le istanze di concessione  di  derivazione  d'acqua  a  uso
idroelettrico,  a  seguito  del  pronunciamento   di   compatibilita'
ambientale e dell'emissione del parere favorevole  dell'Autorita'  di
bacino distrettuale,  e'  attivata  la  procedura  di  autorizzazione
unica. 
  15. Il termine per la conclusione del procedimento  di  concessione
di derivazione d'acqua rimane sospeso: 
    a) dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 fino
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle   domande
concorrenti di cui al comma 6, lettera a), nonche' durante i  periodi
di pubblicazione delle istanze e per la presentazione di osservazioni
ai sensi del comma 8; 
    b) in pendenza dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi della
procedura di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale
o della procedura di valutazione di impatto  ambientale,  nonche'  in
pendenza del termine per la presentazione delle rispettive domande da
parte del soggetto proponente; 
    c)  in  pendenza  del  parere  dell'Agenzia  regionale   per   la
protezione dell'ambiente (ARPA), di cui all'art. 45, comma 3; 
    d) in pendenza dell'acquisizione  del  parere  dell'Autorita'  di
bacino distrettuale; 
    e) in pendenza dello svolgimento della conferenza di  servizi  di
cui all'art. 45; 
    f) in pendenza dell'emanazione del procedimento conclusivo  della
procedura di autorizzazione unica nel caso di istanza di  concessione
di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonche' in  pendenza  del
termine per la presentazione della  domanda  da  parte  del  soggetto
proponente. 
  16. Il soggetto istante e' tenuto a sostenere  gli  oneri  relativi
alle pubblicazioni, al deposito cauzionale o alla  prestazione  della
garanzia mediante fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  a
fronte del pagamento del canone demaniale, nonche' gli oneri  fiscali
previsti dalla normativa vigente.