Art. 64 Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale 1. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarieta', liberta' e pluralismo nello spirito della Costituzione dello Stato e dello Statuto regionale, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, educativo, culturale di ricerca etica e spirituale. Determina, altresi', le modalita' di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano. 2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, disciplinandone le modalita' di iscrizione e cancellazione e periodica revisione. 3. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche e integrazioni.