Art. 64 
 
Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle
                 associazioni di promozione sociale 
 
  1.  La  Regione  riconosce,   promuove   e   valorizza   il   ruolo
dell'associazionismo  di  promozione  sociale  come  espressione   di
partecipazione, solidarieta', liberta'  e  pluralismo  nello  spirito
della Costituzione dello Stato e dello Statuto regionale, ne promuove
lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di  finalita'
di carattere sociale, civile, educativo, culturale di ricerca etica e
spirituale. Determina, altresi', le modalita' di partecipazione delle
associazioni  di  promozione  sociale  all'esercizio  delle  funzioni
regionali di programmazione e coordinamento nei settori in  cui  esse
operano. 
  2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, istituisce il Registro regionale  delle  associazioni
di promozione sociale, disciplinandone le modalita' di  iscrizione  e
cancellazione e periodica revisione. 
  3. L'iscrizione nel registro e' condizione  necessaria  per  potere
stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei  benefici
previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche e
integrazioni.