(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 26 settembre 2007 Il PRESIDENTE Vista la legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), che ridefinisce in modo organico le competenze e le azioni della Regione in materia di biblioteche e archivi storici e di interesse culturale; Visti in particolare gli articoli 18, 19 e 22, che prevedono la concessione, rispettivamente, di: incentivi destinati a promuovere l'aggregazione degli archivi storici degli Enti locali alle biblioteche pubbliche degli Enti stessi; contributi annui agli Enti locali e agli altri soggetti titolari di archivi storici, per sostenere l'ordinamento, l'incremento, la valorizzazione e la migliore conservazione del patrimonio archivistico storico; contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro di edifici adibiti ad archivio storico e per il rinnovo della relativa attrezzatura e arredamento; Visto inoltre il successivo art. 25, che al comma 1, lettera a) stabilisce l'abrogazione, tra l'altro, anche delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, recanti la previsione di sovvenzioni e contributi per finalita' corrispondenti a quelle cui sono ora preordinati i contributi di cui ai citati articoli 19 e 22 della legge regionale n. 25/2006; Visto infine l'art. 29 della medesima legge regionale n. 25/2006, che al comma 2 differisce la suaccennata abrogazione alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione previsto dal comma 1 del medesimo articolo per la prima individuazione dei centri di sistema bibliotecario; Preso atto che al sopraindicato adempimento si e' provveduto con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0142/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 13giugno 2007, e che pertanto da quella data i citati articoli 46 e 47 della legge regionale n. 60/1976 risultano abrogati; Visto il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV», emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres., che disciplina, tra l'altro, anche l'attuazione degli interventi contributivi gia' previsti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 60/1976; Rilevato che, peraltro, la disciplina regolamentare suddetta appare coerente anche con le nuove previsioni di intervento contributivo attualmente recate, nel settore archivistico, dalla citata legge regionale n. 25/2006, ed in particolare risulta tuttora funzionale sia alla gestione dei contributi da questa previsti agli articoli 19 e 22, sia alla concessione degli incentivi di cui all'art. 18; Ritenuto pertanto di riferire la disciplina attuativa medesima ai nuovi strumenti di intervento previsti, per il settore archivistico, dalle succitate disposizioni della legge regionale n. 25/2006, adeguando in tal senso il testo del regolamento sopraindicato; Visto il testo di modifica regolamentare predisposto a tal fine dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2101 del 6 settembre 2007; Decreta: 1. Sono approvate le «Modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, titoli II e III e dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, capo IV, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY