(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10
                           novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

1.  La  Regione,  in  applicazione  del  principio  di  precauzione e
dell'azione  preventiva  di  cui  all'art.  174  del  trattato  della
Comunita'  europea  e dell'art. 26-bis della direttiva 2001/18/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12 marzo 2001, relativa
all'emissione  deliberata  nell'ambiente  di  organismi geneticamente
modificati  e  che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in
coerenza  con  la  legge  regionale 1 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle
risorse  genetiche autoctone di interesse agrario), tutela le risorse
genetiche  del  territorio  nonche' la qualita' ed originalita' della
propria  produzione  agricola, promuove le azioni utili a prevenire i
possibili  danni  per  il  sistema  agricolo,  per  la salute umana e
l'ambiente,  derivanti  da  coltivazione  e  allevamento di organismi
geneticamente   modificati,   di  seguito  denominati  OGM,  e  detta
ulteriori   disposizioni  per  la  commercializzazione,  il  consumo,
l'informazione  pubblica  e  la  ricerca  in  materia  di  OGM. 2. Il
riferimento  al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed
i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.