(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di accordi di programma Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 31/1996 1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le parole "il limite massimo di cinque anni" sono sostituite dalle parole "il limite massimo di sei anni". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Friuli-Venezia Giulia. Trieste, 14 dicembre 1999 ANTONIONE