(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                               Giulia
                     n. 50 del 15 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia di accordi di programma Modifica all'art. 5
                  della legge regionale n. 31/1996
    1.  All'art. 5, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n.
31,  le  parole  "il  limite  massimo di cinque anni" sono sostituite
dalle parole "il limite massimo di sei anni".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla  e farla osservare come legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia.
      Trieste, 14 dicembre 1999
                              ANTONIONE