Nel   testo   della   legge  regionale  sopracitata,  sono  stati
erroneamente  omessi  gli  articoli  23  e 24 che si riportono qui di
seguito:
                              Art. 23.
                       Ricalcolo dei vitalizi
    1.  Gli  assegni  vitalizi  diretti  e  di reversibilita' gia' in
godimento  al  31  dicembre  1982  sono ricalcolati in relazione alle
disposizioni della presente legge.
    2. Ove il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello gia' in
godimento,   la  differenza  viene  mantenuta  a  titolo  di  assegno
speciale,   riassorbibile   con  i  successivi  aumenti  dell'assegno
vitalizio.
                              Art. 24.
                             Abrogazioni
    1.  E'  abrogata  la  legge  regionale n. 19 dicembre 1977, n. 64
nonche' la legge regionale 30 aprile 1980, n. 50.