Nel testo della legge regionale sopracitata, sono stati erroneamente omessi gli articoli 23 e 24 che si riportono qui di seguito: Art. 23. Ricalcolo dei vitalizi 1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' gia' in godimento al 31 dicembre 1982 sono ricalcolati in relazione alle disposizioni della presente legge. 2. Ove il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello gia' in godimento, la differenza viene mantenuta a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti dell'assegno vitalizio. Art. 24. Abrogazioni 1. E' abrogata la legge regionale n. 19 dicembre 1977, n. 64 nonche' la legge regionale 30 aprile 1980, n. 50.