(Pubblicata nel Bolettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 7
                           dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                     Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Contenuti e finalita'
    1. La presente legge:
      a) individua   le   trasformazioni   urbanistiche  ed  edilizie
soggette   a   concessione   edilizia  in  applicazione  della  legge
28 gennaio  1977,  n.  10  (Norme  per  la edificabilita' dei suoli),
definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;
      b) disciplina  le  modalita'  di attestazione della conformita'
con  le  vigenti  norme  urbanistico edilizie e di tutela delle altre
opere ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera
a);
      c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio
sismico   in   applicazione   della  legge  2 febbraio  1974,  n.  64
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche);
      d) disciplina    i    contributi   relativi   agli   oneri   di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria ed al costo di costruzione da
corrispondere al comune;
      e) definisce,  secondo  i principi contenuti nel titolo I della
legge  28 febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo
dell'attivita'  urbanistico/edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
delle  opere  edilizie)  le  sanzioni  amministrative  per  gli abusi
edilizi;
      f) detta  norme per la riunificazione dei parametri urbanistici
ed edilizi.
    2. La presente legge e' finalizzata all'applicazione dei principi
di  efficienza  e  di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al
perseguimento  contestuale  del servizio al singolo cittadino e della
tutela degli interessi pubblici e collettivi.