(Pubblicata nel Bolettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 7 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Contenuti e finalita' 1. La presente legge: a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa; b) disciplina le modalita' di attestazione della conformita' con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre opere ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera a); c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio sismico in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche); d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere al comune; e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico/edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi; f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed edilizi. 2. La presente legge e' finalizzata all'applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.