(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36
                        del 31 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifiche all'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Il  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999 n.
16 e' sostituito dal seguente:
    "1. La  raccolta  dei  funghi  epigei  spontanei  nel  territorio
regionale, non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n.  394.  Legge  quadro  sulle  aree protette ed alla legge regionale
11 aprile  1995,  n.  49  "Norme  sui  parchi,  le  riserve e le aree
naturali  protette",  nelle  quali  e'  regolamentata  dai rispettivi
organismi  di  gestione,  e'  consentita  previa  autorizzazione, nel
rispetto delle specie, tempi e quantita' di cui alla presente legge".
    2.  Dopo  il  comma  1 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16 e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Non  e'  soggetta  ad  autorizzazione, fermo restando il
rispetto delle norme di cui all'art. 9 e all'art. 13:
      a) la  raccolta,  da  parte dei titolari di diritti personali o
reali  di  godimento  sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di
quantita';
      b) la  raccolta  nel  territorio  del comune di residenza con i
limiti di quantita' previsti dall'art. 4;
      c) la  raccolta  in  tutto il territorio del comune da parte di
soggetti  non residenti, purche' proprietari di territori boscati con
superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel comune stesso
e  che  consentano,  sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri
raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantita' previsti
per i residenti dall'art. 4".
    3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n.
16 e' sostituito dal seguente:
    "3. L'autorizzazione  di  cui alle lettere a) e b) del comma 2 e'
sostituita dalla ricevuta relativa al versamento al comune competente
degli  importi  di cui all'art. 8, che costituisce denuncia di inizio
dell'attivita' in forza dell'indicazione delle generalita', del luogo
e  della  data  di nascita, della residenza del raccoglitore, nonche'
della causale del versamento".
    4. Dopo  il  comma  3  dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:
    "3-bis. Nel caso di minore che ha compiuto i quattordici anni, il
versamento  e'  effettuato  dall'esercente  la potesta' genitoriale e
contiene,  nella  causale, l'indicazione delle generalita' del minore
stesso".
    5. Dopo il comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16, e' aggiunto il seguente:
    "3-ter.  Nel  testo della presente legge, ove ricorrono i termini
autorizzazione  personale  e  autorizzazione turistica, si intende la
denuncia di inizio dell'attivita', come disciplinata dal comma 3".