(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 1 del 4 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
    1.  La  lettera  e) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale
17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di
piste di sci), e' sostituita dalla seguente:
      "e) un esperto designato dall'associazione valdostana esercenti
impianti  a  fune  e/o un rappresentante dell'associazione valdostana
enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli
argomenti trattati.".
    2.  Dopo  la  lettera  h)  del  comma  2  dell'art. 6 della legge
regionale n. 9/1992, e' inserita la seguente:
      "h-bis)  un  membro designato dall'associazione sport invernali
Valle d'Aosta (ASIVA).".