(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 2 dell'11 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato;
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16
    1.  Alla  fine  del  comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n.
7 maggio  1975,  n.  16  (Norme sui referendum previsti dallo statuto
speciale  per  la  Valle  d'Aosta  e  sull'iniziativa legislativa del
popolo valdostano), sono aggiunte le seguenti frasi:
    "Entro  cinque  giorni  dal ricevimento il cancelliere provvede a
trasmettere  a  spese  dell'amministrazione  regionale  i  fogli ed i
documenti  di  cui  all'art. 7  alla  commissione  regionale  per  il
referendum popolare, di cui al comma 3, presso la segreteria generale
del  consiglio  regionale. Dell'avvenuta trasmissione e' data notizia
nel Bollettino ufficiale della Regione.".
    2.  Dopo  il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 16/1975
sono aggiunti i seguenti commi:
    "Il  consiglio  regionale  nomina la commissione regionale per il
referendum  popolare composta di tre esperti in discipline giuridiche
pubblicistiche,  indicati  dal  presidente  della Corte di appello di
Torino, scelti tra:
      a) docenti universitari;
      b)  avvocati  iscritti  nell'albo speciale per le giurisdizioni
superiori  di  cui  all'art. 33  del  regio decreto-legge 27 novembre
1933,   n.   1578   (Ordinamento  delle  professioni  di  avvocato  e
procuratore),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36;
      c) ex componenti della Corte costituzionale.
    La  commissione  regionale  per  il  referendum  popolare ha sede
presso il consiglio regionale.
    Ai  componenti  della  commissione  regionale  per  il referendum
popolare  sono  dovuti i compensi stabiliti con propria deliberazione
dall'ufficio   di   presidenza  del  consiglio  regionale,  ai  sensi
dell'art. 11  della  legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per
il  conferimento  di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione
regionale,  per  la costituzione di organi collegiali non permanenti,
per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e
per azioni promozionali e pubblicitarie).".