(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 15 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: "Con l'occasione il Governo ha osservato che gli interventi e i servizi previsti nella legge stessa devono uniformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 59, commi 51, 52 e 53 della legge n. 449/l997 e nel decreto legislativo n. 109/1998 che individuano criteri unificati di valutazione della situazione economica per coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati a determinate situazioni economiche. Inoltre, ha osservato, con riferimento all'art. 2, che l'art. 39 della legge n. 40/1998 ai fini della fruizione delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale equipara ai cittadini italiani solo gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno nonche' i minori ivi iscritti. Infine, con riferimento all'art. 6, comma 3, che richiama in materia di diritto allo studio la legge regionale n. 1/1975, ha evidenziato che l'art. 29, comma 2, abroga la citala legge regionale". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione Molise, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di protezione sociale, in conformita' all'art. 4 dello Statuto e dei principi di sussidiarieta', efficienza, economicita' ed adeguatezza, disciplina le funzioni in materia di servizi sociali e, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce ai comuni ed agli enti locali i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali. 2. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo di cui al comma 1, per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere ed a superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. 3. Il sistema dei servizi sociali della Regione e' finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, di opportunita' e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunita', al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie. 4. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attivita' dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale e, comunque, di tutti gli altri soggetti non lucrativi, nonche' delle reti anche informali di auto aiuto del singolo e delle famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione e al perseguimento delle finalita' stabilite dalla presente legge. 5. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che svolgono attivita' assistenziali, anche a fini di lucro, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. 6. Sono disciplinati dalla presente legge anche il coordinamento e l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.