(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 15
                            gennaio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
          Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:

"Con  l'occasione  il  Governo  ha  osservato  che gli interventi e i
servizi   previsti   nella   legge  stessa  devono  uniformarsi  alle
disposizioni contenute nell'art. 59, commi 51, 52 e 53 della legge n.
449/l997  e  nel  decreto  legislativo  n.  109/1998  che individuano
criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione  economica per
coloro  che  richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali
non  destinati  alla  generalita' dei soggetti o comunque collegati a
determinate   situazioni   economiche.  Inoltre,  ha  osservato,  con
riferimento  all'art. 2, che l'art. 39 della legge n. 40/1998 ai fini
della  fruizione  delle  prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale equipara ai cittadini italiani solo gli stranieri titolari di
carta  o  di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno nonche' i
minori ivi iscritti. Infine, con riferimento all'art. 6, comma 3, che
richiama  in  materia  di  diritto  allo studio la legge regionale n.
1/1975, ha evidenziato che l'art. 29, comma 2, abroga la citala legge
                             regionale".

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. La Regione Molise, al fine di concorrere alla realizzazione di
un  organico sistema di protezione sociale, in conformita' all'art. 4
dello   Statuto   e   dei  principi  di  sussidiarieta',  efficienza,
economicita'  ed  adeguatezza,  disciplina  le funzioni in materia di
servizi  sociali e, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce ai comuni
ed  agli  enti  locali  i  compiti  di erogazione dei servizi e delle
prestazioni   sociali,  nonche'  i  compiti  di  progettazione  e  di
realizzazione della rete dei servizi sociali.
    2. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo di cui al comma
1,  per  "servizi  sociali"  si intendono tutte le attivita' relative
alla   predisposizione   ed  erogazione  di  servizi  gratuiti  ed  a
pagamento,  o  di  prestazioni  economiche destinate a rimuovere ed a
superare  le  situazioni  di  bisogno e di difficolta' che la persona
umana   incontra  nel  corso  della  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate  dal  sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
    3.  Il sistema dei servizi sociali della Regione e' finalizzato a
realizzare  una  rete  di  protezione  sociale,  di opportunita' e di
garanzie   volte  al  pieno  sviluppo  umano  e  al  benessere  della
comunita',  al  sostegno  dei  progetti di vita delle persone e delle
famiglie.
    4.  La Regione riconosce la particolare importanza dell'attivita'
dei   soggetti   del  volontariato,  della  cooperazione  sociale  e,
comunque,  di  tutti  gli altri soggetti non lucrativi, nonche' delle
reti  anche  informali  di  auto  aiuto del singolo e delle famiglie,
favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione
e al perseguimento delle finalita' stabilite dalla presente legge.
    5.  La  Regione  riconosce  il  ruolo  dei  soggetti  privati che
svolgono   attivita'   assistenziali,  anche  a  fini  di  lucro,  in
conformita'  alle  disposizioni  nazionali  e  regionali  vigenti  in
materia.
    6.  Sono disciplinati dalla presente legge anche il coordinamento
e  l'integrazione  con  il sistema dei servizi sanitari e dei servizi
educativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.