(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n.69 del 31 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e definizione di "Strada del Vino" 1. La Regione Umbria, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 e degli articoli 22 e 24 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle "Strade del vino". 2. Le "Strade del vino" sono percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche. 3. Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonche' le produzioni e le attivita' ivi esistenti, promuovendo la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.