(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n.69 del 31
                           dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
            Finalita' e definizione di "Strada del Vino"
    1.  La  Regione Umbria, in attuazione della legge 27 luglio 1999,
n.  268 e degli articoli 22 e 24 dello Statuto, promuove e disciplina
nell'ambito  delle  politiche  di  sviluppo  rurale, la realizzazione
delle "Strade del vino".
    2.  Le  "Strade  del  vino" sono percorsi appositamente segnalati
caratterizzati  da  vigneti,  cantine  di  aziende agricole singole o
associate aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali
e storiche.
    3. Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori
ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi
delle  produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui alla
legge  10 febbraio 1992, n. 164, nonche' le produzioni e le attivita'
ivi   esistenti,   promuovendo   la   qualificazione  e  l'incremento
dell'offerta turistica integrata.