(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta
                     n. 6 del 1o febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                        Principi fondamentali
    La  Regione,  in  armonia  con  lo statuto speciale e le relative
norme  di attuazione, nonche' in coerenza con l'autofinanziamento del
servizio sanitario, applica i principi fondamentali di cui ai decreti
legislativi  30  dicembre  1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n.   421),   7 dicembre   1993,  n.  517  (Modificazioni  al  decreto
legislativo   30 dicembre   1992,  n.  502,  recante  riordino  della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre  1992,  n.  421)  e  19  giugno  1999,  n.  229 (Norme per la
razionalizzazione   del   servizio   sanitario   nazionale,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), tramite:
      a) la   regionalizzazione   dell'organizzazione   dei   servizi
sanitari,  diretta  ad  assicurare  le  prestazioni  e  le  attivita'
previste   dai  livelli  essenziali  ed  appropriati  di  assistenza,
definiti   in   rapporto  ai  bisogni  sanitari  e  di  salute  della
popolazione ed alle risorse disponibili;
      b) l'aziendalizzazione  della  produzione  delle prestazioni ed
attivita',  diretta  ad  assicurare la qualita' e la razionalita' dei
processi organizzativi, produttivi e gestionali, nonche' il controllo
della formazione dei costi;
      c) la responsabilizzazione economica delle strutture, diretta a
sviluppare         le         capacita'        strategico-gestionali,
professionali-organizzative e tecnico-operative del personale;
      d) l'integrazione   fra  prestazioni  sanitarie  ed  azioni  di
protezione   sociale,   al   fine  di  migliorare  l'efficacia  degli
interventi  sanitari  e  di  promozione  della  salute, rafforzare la
tutela  dei  soggetti  deboli, elevare gli standard delle prestazioni
socio-assistenziali;
      e) il  coordinamento tra i servizi sanitari ed i servizi per la
protezione  dell'ambiente,  al  fine  di  migliorare  la  tutela e la
qualita'  dell'ambiente,  nonche' l'efficacia degli interventi per la
tutela e la promozione della salute.