(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre, n. 285, la Regione Calabria individua l'Automobile Club d'Italia riconosciuto ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse con legge 20 marzo 1975, n. 70 - quale soggetto abilitato a ricevere i pagamenti della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1o gennaio 1999, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella Regione Calabria. Cio' ed integrazione della medesima attivita' gia' attribuita ad altri soggetti dalla normativa statale vigente, mantenendo la compatibilita' del servizio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. In tale sua funzione l'ACI si serve anche delle delegazioni degli Automobile Club provinciali. 2. La giunta regionale e' autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi: a) gratuita' del servizio nei confronti dei contribuenti; b) erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi; c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attivita' prestate dalle citate delegazioni degli Automobile Club provinciali autorizzati alla riscossione; d) competenza della Regione a definire le modalita' di svolgimento del servizio di riscossione.