(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria
                      n. 15 dell'11 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  In  attuazione  a  quanto  disposto dall'art. 2, comma 4, del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  del 25 novembre 1998, n. 418,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 5 dicembre, n. 285, la Regione
Calabria  individua  l'Automobile  Club  d'Italia  riconosciuto  ente
pubblico  non  economico preposto a servizi di pubblico interesse con
legge  20  marzo  1975, n. 70 - quale soggetto abilitato a ricevere i
pagamenti  della  tassa  automobilistica  regionale,  a decorrere dal
1o gennaio  1999, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti
nella Regione Calabria. Cio' ed integrazione della medesima attivita'
gia'  attribuita  ad  altri soggetti dalla normativa statale vigente,
mantenendo  la  compatibilita'  del servizio con l'archivio nazionale
delle  tasse  automobilistiche.  In  tale sua funzione l'ACI si serve
anche delle delegazioni degli Automobile Club provinciali.
    2.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  disciplinare,  con
apposita  convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel
rispetto dei seguenti principi:
      a) gratuita' del servizio nei confronti dei contribuenti;
      b) erogazione  di  un  compenso  all'Automobile  Club  d'Italia
commisurato al rimborso dei costi effettivi;
      c) individuazione  dell'Automobile  Club d'Italia quale garante
nei  confronti  della  Regione per le attivita' prestate dalle citate
delegazioni   degli  Automobile  Club  provinciali  autorizzati  alla
riscossione;
      d) competenza   della   Regione  a  definire  le  modalita'  di
svolgimento del servizio di riscossione.