(Pubblicato nel Bolllettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 6 del 9 febbraio 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Vista   la   legge  regionale  10 gennaio  1996,  n.  6,  recante
"Definizione   della   nozione  di  imprenditore  agricolo  a  titolo
principale,  come  modificata  ed  integrata dall'art. 84 della legge
                  regionale 9 novembre 1998, n. 13;
    Visto  in  particolare,  l'art. 9  che prevede l'emanazione di un
regolamento  di esecuzione concernente le modalita' di documentazione
e   di   certificazione  della  qualifica  di  I.A.T.P.,  nonche'  la
definizione  degli  aspetti  operativi connessi con la cessazione del
registro degli impenditori agricoli, le modallita' per l'acquisizione
dei  dati  relativi  alle posizioni gia' verificate dalle commissioni
provinciali per la tenuta del registro e per l'utilizzazione dei dati
relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex
S.C.A.U.,  da  approvare  con  decreto  del  presidente  della giunta
regionale,  previa  deliberazione  della giunta medesima, su proposta
dell'assessore  all'agricoltura, sentite le parti economico-sociali e
la competente commissione consiliare;
    Considerato  che  ai sensi del comma 3, dell'art. 84, della legge
regionale n. 13/1998, con detto regolamento vanno inoltre definite le
modalita'  per l'acquisizione delle ulteriori informazioni necessarie
ad  attivare  una  gestione informatizzata unitaria dei dati relativi
agli  imprenditori  agricoli,  ai  coltivatori  diretti, nonche' agli
I.A.T.P., alla quale possano accedere anche gli uffici regionali;
    Ritenuto   inoltre  opportuno  ridefinire  anche  i  criteri  per
l'accertamento  della  qualifica  di  I.A.T.P. ai sensi dell'art. 12,
della legge n. 153/1975;
    Visto    il    testo    di   regolamento   per   la   definizione
dell'imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  predisposto dalla
direzione  regionale  dell'agricoltura,  in  sostituzione  di  quello
approvato con D.P.G.R. n. 0294/Pres. del 9 settembre 1997, registrato
alla Corte dei conti il 29 succ., registro n. 1, foglio n. 371;
    Atteso  che  su  tale  testo  la  II Commissione consiliare si e'
espressa  nella  seduta  del  18 maggio  1999,  e  che  e' gia' stato
acquisito  il prescritto parere delle parti economico-sociali in data
1o marzo 1999;
    Sentito    il    comitato   dipartimentale   per   le   attivita'
economico-produttive che nella seduta del 17 giugno 1999, ha espresso
parere favorevole;
    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  950/1997,  del  Consiglio  del
20 maggio 1997, ed in particolare gli articoli 5 e 9;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  recante l'approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi, ed in particolare gli articoli 5 e 87;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge
29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia di istituzione del registro
delle  imprese  di cui all'art. 2188 codice civile, ed in particolare
l'art. 7;
    Vista  la  legge  9 maggio  1975, n. 153, relativa all'attuazione
delle  direttive  del  Consiglio  della  commissione  europea  per la
riforma dell'agricoltura, ed in particolare l'articolo 12;
    Vista  la  legge  2 agosto  1990,  n.  233,  recante  riforma dei
trattamenti  pensionistici dei lavoratori autonomi, ed in particolare
l'art. 13;
    Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 2561 del 6
agosto  1999,  come  modificata  con  successiva delibera n. 3433 del
10 novembre 1999;

                              Decreta:

    E'  approvato  il  nuovo  "Regolamento  di esecuzione della legge
regionale  10 gennaio  1996,  n.  6,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni, per la certificazione della qualifica dell'imprenditore
agricolo  a  titolo  principale  I.A.T.P.",  nel  testo  allegato  al
presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, li' 30 novembre 1999
                              ANTONIONE
Registrato  alla Corte dei conti, Trieste, addi' 5 gennaio 20006 Atti
della
Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 2.