(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
            Regione Lombardia n. 8 del 25 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
     Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale n. 66/1981
    1.  Il  primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre
1981,  n.  66  (Norme  per  la  promozione  dell'educazione sanitaria
motoria  e  sportiva  e  per  la  tutela  sanitaria  delle  attivita'
sportive) e' sostituito dal seguente:
      "Per  lo  svolgimento  delle  funzioni previste dall'art. 1, le
Aziende sanitarie locali operano attraverso i propri presidi, servizi
ed  unita'  operative  ed  in  particolare  attraverso  i  servizi di
medicina dello sport.".