(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 25 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale n. 66/1981 1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 (Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attivita' sportive) e' sostituito dal seguente: "Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, le Aziende sanitarie locali operano attraverso i propri presidi, servizi ed unita' operative ed in particolare attraverso i servizi di medicina dello sport.".