(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Attivita' decentrata sul territorio). - 1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico puo' avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di provincia o enti locali previa intesa con i medesimi".