(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22
                         del 4 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    L'art. 8,  della  legge regionale 26 gennaio 1998, n. 6, e' cosi'
modificato:
    1.  Il  direttore  dell'istituto e' nominato dal presidente della
giunta  regionale,  su conforme deliberazione della giunta medesima e
sentito il comitato di indirizzo, tra persone in possesso del diploma
di  laurea  e  di  qualificati  e documentati requisiti di competenza
professionale  o scientifica, acquisita presso universita' o istituti
di  ricerca  o  di  alta formazione, e/o di esperienza dirigenziale o
manageriale,   maturata  per  almeno  cinque  anni  presso  strutture
pubbliche  o  private,  in  campi  di  attivita'  connessi ai compiti
dell'istituto.  L'individuazione  del  direttore e la valutazione dei
suoi requisiti non sono soggette a procedure di comparazione.
    2.  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  e' stipulato con il
presidente  della  giunta regionale ed e' regolato da un contratto di
diritto  privato, ha durata triennale, e' prorogabile per non piu' di
due  volte  e  non puo' protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di
eta'.
    3.  Il  trattamento  economico  del  direttore e' determinato dal
contratto  di  cui  al comma precedente, avendo riguardo alla entita'
dell'impegno  professionale da assicurare e assumendo a riferimento i
valori economici massimi contemplati dal vigente contratto collettivo
nazionale del comparto Regione-autonomie locali.
    4.  L'incarico di direttore e' incompatibile con la condizione di
amministratore o socio o titolare di studi di consulenza o di enti ed
organismi  aventi  finalita'  analoghe ed operanti in aree similari a
quelle dell'istituto.
    5.  Il  direttore  esercita  tutti i poteri di rappresentanza, di
direzione  e  di  gestione  dell'istituto  ed  e'  responsabile della
gestione corretta ed efficiente delle risorse assegnate.
    6.  Il  direttore partecipa a titolo consultivo alle riunioni del
comitato di indirizzo e del comitato scientifico.