(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 8, della legge regionale 26 gennaio 1998, n. 6, e' cosi' modificato: 1. Il direttore dell'istituto e' nominato dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima e sentito il comitato di indirizzo, tra persone in possesso del diploma di laurea e di qualificati e documentati requisiti di competenza professionale o scientifica, acquisita presso universita' o istituti di ricerca o di alta formazione, e/o di esperienza dirigenziale o manageriale, maturata per almeno cinque anni presso strutture pubbliche o private, in campi di attivita' connessi ai compiti dell'istituto. L'individuazione del direttore e la valutazione dei suoi requisiti non sono soggette a procedure di comparazione. 2. Il rapporto di lavoro del direttore e' stipulato con il presidente della giunta regionale ed e' regolato da un contratto di diritto privato, ha durata triennale, e' prorogabile per non piu' di due volte e non puo' protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta'. 3. Il trattamento economico del direttore e' determinato dal contratto di cui al comma precedente, avendo riguardo alla entita' dell'impegno professionale da assicurare e assumendo a riferimento i valori economici massimi contemplati dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto Regione-autonomie locali. 4. L'incarico di direttore e' incompatibile con la condizione di amministratore o socio o titolare di studi di consulenza o di enti ed organismi aventi finalita' analoghe ed operanti in aree similari a quelle dell'istituto. 5. Il direttore esercita tutti i poteri di rappresentanza, di direzione e di gestione dell'istituto ed e' responsabile della gestione corretta ed efficiente delle risorse assegnate. 6. Il direttore partecipa a titolo consultivo alle riunioni del comitato di indirizzo e del comitato scientifico.