(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      32 del 29 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. La presente legge disciplina l'affidamento dei servizi e delle
forniture  di  beni  da parte della Regione, degli enti ed aziende da
essa dipendenti, con esclusione delle aziende sanitarie locali.
    2.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  alle
forniture e ai servizi il cui valore di stima sia:
      a) inferiore   a   quello  previsto  per  l'applicazione  delle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
      b) pari o superiore all'importo di cui alla lettera a), qualora
disciplinino  fattispecie  non  regolate  da disposizioni dell'Unione
europea  o  alle quali tali disposizioni non si applichino ovvero, se
regolate, non siano in contrasto con esse.
    3.  Tutti  gli  importi  indicati  si intendono con esclusione di
imposte  ed  oneri  fiscali,  ed  il  relativo controvalore in moneta
nazionale  e'  determinato  ai  sensi  delle disposizioni dell'Unione
europea.
    4.  I  rinvii  ad  altre disposizioni si intendono riferiti anche
alle successive modifiche ed integrazioni eventualmente apportate.
    5.   I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  di  seguito  denominati
"amministrazioni  aggiudicatrici",  esercitano  le  relative funzioni
secondo i rispettivi ordinamenti.