(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 34 del
                           10 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Ai  dirigenti  del  ruolo  regionale  che hanno maturato o che
maturino  il  diritto  al  collocamento  a riposo e al trattamento di
quiescenza  entro  il  31 dicembre 2000 e che presentino o confermino
domanda  di  cessazione  del  servizio entro il 30 giugno 2000, sara'
corrisposta una indennita' aggiuntiva una tantum pari al quaranta per
cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennita' di
posizione  in  godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito
fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
    2. L'importo massimo dell'identita' di cui al comma 1, non potra'
superare,  in  ogni  caso,  le  ventiquattro mensilita', intere della
retribuzione  lorda  di qualifica, compresa l'indennita' di posizione
in godimento al 31 dicembre 1999.
    3. La  presente normativa non si applica ai dirigenti che abbiano
gia'  usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare
meno di due anni di servizio.