(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 10 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione del servizio entro il 30 giugno 2000, sara' corrisposta una indennita' aggiuntiva una tantum pari al quaranta per cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennita' di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 2. L'importo massimo dell'identita' di cui al comma 1, non potra' superare, in ogni caso, le ventiquattro mensilita', intere della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennita' di posizione in godimento al 31 dicembre 1999. 3. La presente normativa non si applica ai dirigenti che abbiano gia' usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.