(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 e' cosi' sostituito: "3. Le funzioni di controllo attengono: a) alla verifica della conformita' del programma degli interventi e del piano economico finanziario e delle loro varianti con gli obiettivi e le priorita' stabilite dalla Regione e con la normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale; a tale scopo l'Autorita' di ambito trasmette alla giunta regionale gli schemi del programma degli interventi e del piano economico finanziario, quali risultano approvati dopo le consultazioni; entro i successivi novanta giorni la giunta regionale, esercita il controllo di cui alla presente lettera; decorso tale termine il controllo viene dato per effettuato senza rilievi; in caso di non conformita' la giunta regionale, prescrivendo le modifiche necessarie da apportare, puo' disporne il rinvio all'autorita' di ambito, che entro dieci giorni dal ricevimento deve comunicare l'accoglimento delle suddette modifiche e provvedere, nei successivi trenta giorni, al recepimento delle stesse oppure deve fornire le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle modifiche prescritte, la giunta regionale puo' accogliere le controdeduzioni fornite dall'autorita' di ambito, oppure provvedere direttamente, in sostituzione di essa, ad apportare le modifiche prescritte; b) alla ricognizione, da effettuarsi con cadenza annuale, dello stato d'attuazione del programma degli interventi con particolare riferimento al rispetto dei termini d'esecuzione degli interventi programmati e al raggiungimento degli obiettivi attesi; c) al controllo comparativo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti". 2. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio l995, n. 81 e' cosi' sostituito: "5. Ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, gli organi della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono: a) a fissare, con atto amministrativo, gli standard comuni a tutte le autorita' di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attivita' del soggetto gestore dei servizi idrici integrati; b) a concorrere all'attivita' di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'autorita' di ambito e dai soggetti gestori medesimi; c) a svolgere le attivita' ispettive e di verifica, anche su richiesta del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse di cui all'art. 21 della legge 36/1994". 3. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81, e' cosi' sostituito: "6. La Regione promuove periodicamente, con cadenza almeno annuale, apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle autorita' di ambito e, in relazione alle loro competenze, delle province e delle autorita' di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatorie e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 marzo 2000 GIANNARELLI (incaricato con D.P.G.R. 1o marzo 2000, n. 37) (Approvata dal consiglio regionale l'8 febbraio 2000 e vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 2000).