(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11 del
                            2 marzo 2000)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
    1.  Il  presente  regolamento disciplina, in attuazione dell'art.
8-ter  del  decreto  legislativo  30 dicembre.  1992,  n.  502,  come
modificato  da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
e  dell'art. 24  della  legge  regionale  20 gennaio  1998,  n. 3, le
modalita'  e  i  termini  per  la richiesta e l'eventuale rilascio da
parte dei comuni della autorizzazione alla realizzazione di strutture
sanitarie   e   socio-sanitarie,   nohche'  del  rilascio,  da  parte
dell'amministrazione   regionale,  dell'autorizzazione  all'esercizio
delle  attivita'  da  svolgere  nelle  strutture suddette, cosi' come
classificate  alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 8-ter del
decreto  legislativo  502/1992  nonche'  dei commi 2 e 4 dello stesso
articolo.
    2.  L'espressione "realizzazione", si intende riferita a tutte le
fattispecie  previste  dall'alinea  del  comma  1 dell'art. 8-ter del
decreto legislativo n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni.
    3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali ed
i  locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo
singolo  o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui
al comma 1.
    4.  Gli  esercenti  le  professioni  sanitarie hanno l'obbligo di
comunicare   l'apertura   del   proprio   studio  all'Azienda  U.S.L.
competente  per  territorio,  corredandola  di apposita dichiarazione
inerente il titolo di studio posseduto.