(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 2 marzo 2000) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre. 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 24 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio da parte dei comuni della autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nohche' del rilascio, da parte dell'amministrazione regionale, dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' da svolgere nelle strutture suddette, cosi' come classificate alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 8-ter del decreto legislativo 502/1992 nonche' dei commi 2 e 4 dello stesso articolo. 2. L'espressione "realizzazione", si intende riferita a tutte le fattispecie previste dall'alinea del comma 1 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1. 4. Gli esercenti le professioni sanitarie hanno l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'Azienda U.S.L. competente per territorio, corredandola di apposita dichiarazione inerente il titolo di studio posseduto.