(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 3 maggio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Interventi   per   promuovere   il   diritto   allo  studio,  per  la
diversificazione  e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito
                  del sistema scolastico regionale.
    1.  Nel  quadro  dell'azione  tesa  a  sostenere  l'esercizio del
diritto  allo  studio  e  la  domanda di istruzione, la Regione attua
iniziative  dirette ad assicurare condizioni di parita' dei cittadini
per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola, nel rispetto delle
autonome scelte educative della famiglia.
    2.  Per  la  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  sostenenre gli istituti scolastici non
statali,  che  realizzano  progetti  per  l'organizzazione  di  corsi
speciali  anche  a  carattere  sperimentale,  programmi  di attivita'
formative  integrative  di  quelle  curricolari  nonche' programmi di
aggiornamento   e   qualificazione   professionale   degli  operatori
scolastici,  la  cui  definizione  avvenga  in collaborazione con gli
organi periferici dell'amministrazione scolastica statale, di livello
regionale o provinciale.
    3.  Per la realizzazione dei progetti di sviluppo e miglioramento
della  qualita'  dei  servizi,  aventi le caratteristiche indicate al
comma  2,  e'  autorizzata  la  concessione  di  contributi  fino  al
cinquanta  per  cento  della  spesa sostenuta, ivi compresi gli oneri
relativi  a investimenti per la dotazione di strumenti e attrezzature
didattiche. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro
centottanta  giorni  dell'entrata  in vigore della presente legge, su
conforme  deliberazione  della  giunta regionale, vengono definite le
tipologie delle iniziative formative ammissibili a finanziamento e le
modalita'  di  valutazione dei requisiti qualitativi delle iniziative
proposte.
    4.  All'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  presente art.
provvedono  le  province  competenti  per  territorio. A tale fine la
Regione  trasferisce  annualmente  alle  province  stesse  le risorse
stanziate  a  valere  su  apposito  capitolo  del bilancio regionale,
ripartendole  in proporzione alla popolazione studentesca complessiva
dei rispettivi territori.
    5.  Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata
la  spesa  di  L.  1.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unita'
previsionale  di  base  16.1.42.1.249 "Finanziamenti a sostegno degli
istituti  scolastici  non  statali"  che si istituisce nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione - Obiettivo n.
16  -  Programma  16.1  -  rubrica  n.  42  - spese correnti - con lo
stanziamento  di  lire  1.500  milioni  per  l'anno  2000 riferito al
capitolo  5023  (1.1.153.2.08.04)  di nuova istituzione nel documento
tecnico  allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - servizio
dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione "Finanziamenti
annui  alle  province  per la concessione di contributi agli istituti
scolastici  non  statali  per  l'organizzazione  di  corsi  speciali,
attivita'  formative  integrative  e  programmi  di  aggiornamento  e
qualificazione professionale degli operatori scolastici, ivi compresi
gli  oneri  per  strumenti  ed  attrezzature didattiche". Al relativo
onere  si  provvede  mediante  prelevamento di pari importo dal fondo
globale   iscritto  sull'unita'  previsionale  di  base  della  spesa
54.2.8.2.9  dei  precitati  bilanci, con riferimento al capitolo 9710
del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del
prospetto E/2).